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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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una attività imprenditoriale in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e diprevenzione, e cioè in questi casi:• Personale non risultante dalle scritture contabili in misura pari o superiore al 20% deltotale dei lavoratori occupati;• Reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, diriposo giornaliero e settimanale;• In caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute edella sicurezza sul lavoro.L’eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione configura l’ipotesi di reato ai cui all’art. 650 c.p.che punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente emesso dall’Autorità per ragioni di giustiziao di sicurezza pubblica, con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.Il datore di lavoro potrà comunque procedere all’immediata regolarizzazione per ottenere larevoca della sospensione, ed al pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispettoa quelli penali, civili ed amministrative, pari a 1/5 delle sanzioni amministrativecomplessivamente erogate.LA NUOVA CONCILIAZIONE MONOCRATICALa conciliazione monocratica è stata introdotta dall'art. 11 del D. Lgs. n. 124/2004 e modificata dalCollegato al Lavoro 183/2010 con l’art. 38.In caso di controversie, nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla DirezioneProvinciale del Lavoro dalle quali emergano elementi per una loro soluzione conciliativa, la Direzionepuò, mediante un proprio funzionario anche con qualifica di Ispettore del lavoro, avviare il tentativo diconciliazione sulle questioni segnalate. Sono conciliabili solo gli aspetti in cui non si ravvisino estremi direato, o anche solo il fumus. Le parti convocate hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di farsi assistereda associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specificomandato.Convocati innanzi al solo funzionario - da cui il nome "conciliazione monocratica" - in caso di accordo,al verbale sottoscritto non si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2113, del Codice Civile (Rinunzie etransazioni). Non vi sono termini per la convocazione, ma in genere esse vengono evase in 60 giorni.L'esito della conciliazione potrà essere:‣ accordo tra datore di lavoro e lavoratore: viene compilato un verbale. Caratteristica dellaconciliazione è quella di pagare i contributi previdenziali e assicurativi calcolati sullesomme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,nonché con l'ovvio pagamento delle somme dovute al lavoratore. Beneficio premiale che ladistingue dalla conciliazione obbligatoria è che l'esito positivo estingue il procedimentoispettivo. In sostanza non si procederà con le sanzioni amministrative che eventualmente vipotrebbero essere. La documentazione, al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributiprevidenziali e assicurativi, è trasmessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro all'INPS, all'INAIL,all'ENPALS, e agli altri eventuali enti previdenziali interessati;‣ mancato accordo: ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata daapposito verbale. In tal caso la Direzione Provinciale del Lavoro dà seguito agli accertamentiispettivi.17

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