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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVOROE SANZIONI AMMINISTRATIVEL’art. 39 del D.L. 112/2008 ha stabilito l’istituzione da parte dei datori di lavoro di un LIBRO UNICO DELLAVORO (LUL), nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati econtinuativi e gli associati in partecipazione. Questo registro sostituisce il libro matricola ed illibro presenze con conseguente abrogazione anche di tutte le norme che ne prevedevano l’istituzione e latenuta nonché delle relative disposizioni sanzionatorie.Il Libro Unico equivale, infatti, al cedolino paga tenuto con i sistemi attualmente previsti, integratocon il dettaglio delle presenze del lavoratore (ore straordinarie, domenicali, assenze, ferie, permessi,malattie, infortuni ecc.). Esso assolve la duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato delproprio rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale, il corretto adempimento degliobblighi retributivi, previdenziali, fiscali e amministrativi dell’impresa.Il LUL non può essere tenuto in forma manuale, poiché gli unici sistemi di tenuta possibili sono:l’elaborazione e la stampa su fogli mobili a ciclo continuo autorizzati e vidimati presso l’Inail.Il termine per riportare i dati nel LUL relativi alla prestazione lavorativa, per ciascun mese di riferimento, èstabilito entro il giorno 16 del mese successivo*.Sotto il profilo della vigilanza ministeriale e previdenziale, peraltro, il termine di compilazionedel nuovo LUL fa sì che gli Ispettori, all’atto dell’accesso ispettivo in azienda, potranno chiederel’esibizione del LUL aggiornato fino al mese precedente. Ferma restando ovviamente, la verifica dellacorretta instaurazione del rapporto di lavoro mediante l’esame delle Comunicazioni Obbligatorie Preventiveeffettuato al Centro per l’Impiego.Perciò, cambiando la prassi d’ispezione, all’atto dell’accesso l’ispettore provvederà normalmente a:identificare esattamente, anche mediante documento d’identità, i lavoratori, indicare con precisione ed inmodo dettagliato le specifiche mansioni e le operazioni svolte dai lavoratori, ad identificare le attrezzature edi macchinari utilizzati.In presenza di lavoratori per i quali manchi la Comunicazione Obbligatoria preventiva, l’ispettore procede allacontestazione della maxisanzione per lavoro nero che, si ricorda, prevede la multa da 1.500,00a 12.000,00 euro.A differenza di quanto in passato stabilito per i libri paga e matricola, il LUL può essere tenuto econservato alternativamente presso- la sede dell’impresa,- il professionista abilitato (l’azienda dovrà dimostrare ciò con un documento di conferimentodell’incarico).Il LUL potrà essere tenuto anche da più soggetti abilitati a condizione che ciascuno siaautorizzato separatamente e che la ripartizione segua la logica per sedi distaccate. Il datore dilavoro deve comunicare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali hasede l’attività, la tenuta separata del LUL, con indicazione dei vari soggetti tenutari.Il LUL deve essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.SANZIONI LIBRO UNICO DEL LAVOROMANCATAISTITUZIONE DELLULOMESSEREGISTRAZIONISUL LULILLECITOPer aver violato l’obbligo di istituzione etenuta del LUL il datore di lavoro privato cheoccupa lavoratori subordinati, collaboratoricoordinati e continuativi e associati inpartecipazione con apporto lavorativo.Per aver omesso di registrare i dati relativi allavoratore ed alla prestazione lavorativa .15SANZIONEArt. 39 comma 6 D.L. 112/2008Sanzioni amministrativa da euro 500 aeuro 2.500.Sanzione amministrativa da euro 150 aeuro 1.500. Se la violazione si riferiscea più di dieci lavoratori la sanzione vada euro 500 e euro 3000.

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