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Edilizia/UrbanisticaAncora sulla nuova Legge Regionale“Riforma dell’Urbanisticae disciplina dell’attività ediliziae del paesaggio” n° 5 del 23 febbraio 2007Disciplina dell’attività edilizia: le novità più significativedi Alessandro Gerdinadimensione <strong>GEOMETRA</strong>Alessandro GerdinaCome preannunciato continuiamo in questonumero a sviscerare le novità contenutenella nuova Legge Regionale. Le riflessionidi oggi sono del collega AlessandroGerdina (componente della nostracommissione regionale edilizia/urbanistica),che ha approfondito in particolarele norme che modificano le procedurerelative all’edilizia.Il 28 febbraio 2007 è stata pubblicata nelBollettino Ufficiale della Regione AutonomaFriuli Venezia Giulia la Legge Regionale23 febbraio 2007 n°5 - riformadell’urbanistica e disciplina dell’attivitàedilizia e del paesaggio - che andrà asostituire la Legge urbanistica Regionale52/1991.Tralasciando quelle parti della legge regionaleinerenti alla pianificazione e alpaesaggio che verranno trattate in successiviarticoli si segnalano le novità piùsignificative introdotte dalla Parte II - disciplinadell’attività edilizia - della Leggeregionale.La legge recepisce (art. 37) la normativastatale introdotta con il Decreto Presidentedella Repubblica di data 6 giugno2001, n° 380 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materiaedilizia) riferite a: sportello unico perl’edilizia, definizione degli interventi edilizi,regime edificatorio e titoli abilitativiedilizi, contributo del costo di costruzione,attività edilizia delle pubbliche amministrazionie su aree demaniali, attivitàedilizia libera e controllo e vigilanza sull’attivitàedilizia e relative sanzioni.L’art. 39 demanda ai Comuni il compitodi introdurre nei propri regolamentiedilizi disposizioni finalizzate a promuovere,tra l’altro, il rendimento energeticodegli edifici. A tal fine nelle moredell’adeguamento, gli interventi finalizzatial risparmio energetico sono ammessianche in deroga ai vigenti regolamentiedilizi (art. 39, comma 2). Inoltresempre nell’ambito degli obbiettivi di risparmioenergetico, sono ammesse anchelimitate modifiche volumetriche - la cuideterminazione è demandata al regolamentodi attuazione previsto dall’art. 61comma 1- da realizzarsi anche in derogaagli indici urbanistico-edilizi ed ai regolamentiedilizi (art. 39 comma 4).E’ fatto obbligo al costruttore o al proprietario,di depositare al Comune, all’attodella richiesta di agibilità dell’immobile,la copia del attestato di certificazioneenergetica o di rendimento energeticodi cui al Dlgs 192/2005 (art. 39comma 4).5/200720

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