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SicurezzaL’attività del coordinatore nei lavoridi montaggio e smontaggiodei ponteggiLe regole a cui ci si deve attenere per una corretta sicurezzadi Antonio Tieghidimensione GEOMETRAIn generale, le regole da rispettare nelmontaggio/smontaggio e trasformazionedei ponteggi sono quelle indicate nell’art.36 bis e quater del D.Lgs 626/94.Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori,al fine di adempiere agli obblighi dicui all’art. 5 del D.Lgs. 494/96, deve verificarecon opportune azioni di controlloil rispetto delle norme di prevenzionedegli infortuni.Il coordinatore in particolare deve verificareche il datore di lavoro attui le seguentiprescrizioni:- qualora nell’autorizzazione ministerialedel ponteggio scelto non siano disponibilispecifiche configurazioni strutturalicon i relativi schemi di impiego deveredigere una relazione di calcolo di resistenzae di stabilità e delle corrispondenticonfigurazioni di impiego. Inoltredovrà far predisporre da persona competente(un ingegnere o un architettoiscritto all’albo), un piano di montaggio,uso e smontaggio, in funzione dellacomplessità del ponteggio scelto. Talepiano puo’ assumere la forma di unpiano di applicazione generalizzata integratoda istruzioni e progetti particolareggiatiper gli schemi speciali costituentiil ponteggio;- sia messo a disposizione del prepostoaddetto alla sorveglianza e dei lavoratoriinteressati il piano suddetto;- sia data priorità alle misure di protezionecollettive rispetto a quelle individuali;- lo scivolamento degli elementi di appoggiodi un ponteggio sia impedito tramitefissaggio su una superficie di appoggio,o con un dispositivo antiscivolo, oppurecon qualsiasi altra soluzione di efficaciaequivalente;- i piani di posa dei predetti elementi diappoggio abbiano capacità portante sufficiente;- il ponteggio sia stabile;- siano adottatati appropriati dispositiviche impediscono lo spostamento involontariodei ponteggi su ruote durantel’esecuzione dei lavori in quota;- le dimensioni, la forma e la disposizionedegli impalcati di un ponteggio sianoidonee alla natura del lavoro da eseguire,adeguate ai carichi da sopportaree tali da consentire un’esecuzione dei lavorie una circolazione sicura;- il montaggio degli impalcati dei ponteggisia tale da impedire lo spostamentodegli elementi durante l’uso, nonché lapresenza di spazi vuoti pericolosi fra glielementi che costituiscono gli impalcatie i dispositivi verticali di protezionecollettiva contro le cadute;5/200714
- le parti di ponteggio non pronte perl’uso, in particolare durante le operazionidi montaggio, smontaggio o trasformazione,siano evidenziate mediantesegnaletica di avvertimento di pericologenerico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandolecon elementi materiali cheimpediscono l’accesso alle persone nonautorizzate alla zona di pericolo;- i ponteggi siano montati, smontati o trasformatisotto la sorveglianza di un prepostoin grado di intervenire immediatamenteper prestare soccorso agli addettiin difficoltà. In questa eventualità ancheil preposto, qualora sia esposto al rischiodi caduta per assenza di protezioni collettive,deve utilizzare i DPI.Le operazioni siano svolte solo da lavoratoriche hanno ricevuto una formazioneadeguata e mirata alle operazionipreviste.Sia adottato un idoneo sistema di accessoai posti di lavoro temporanei in quotain rapporto alla frequenza della circolazione,al dislivello e alla durata dell’impiego.Il sistema di accesso adottatodeve consentire l’evacuazione in caso dipericolo imminente. Il passaggio da unsistema a piattaforme, impalcati, passerellee viceversa non deve comportare rischiulteriori di caduta.Accertare la presenza del documento diverifica dei ponteggi. Questi devono esseresottoposti, dal datore di lavoro, a verificasia d’installazione sia a verifiche periodicheo eccezionali al fine di assicurarnela corretta installazione e il buonfunzionamento. Un documento attestantel’esecuzione dell’ultima verifica deveaccompagnare le attrezzature di lavoroovunque queste sono utilizzate. Primasegue a pag. 16dimensione GEOMETRA
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- le parti di ponteggio non pronte perl’uso, in particolare durante le operazionidi montaggio, smontaggio o trasformazione,siano evidenziate mediantesegnaletica di avvertimento di pericologenerico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandolecon elementi materiali cheimpediscono l’accesso alle persone nonautorizzate alla zona di pericolo;- i ponteggi siano montati, smontati o trasformatisotto la sorveglianza di un prepostoin grado di intervenire immediatamenteper prestare soccorso agli addettiin difficoltà. In questa eventualità ancheil preposto, qualora sia esposto al rischiodi caduta per assenza di protezioni collettive,deve utilizzare i DPI.Le operazioni siano svolte solo da lavoratoriche hanno ricevuto una formazioneadeguata e mirata alle operazionipreviste.Sia adottato un idoneo sistema di accessoai posti di lavoro temporanei in quotain rapporto alla frequenza della circolazione,al dislivello e alla durata dell’impiego.Il sistema di accesso adottatodeve consentire l’evacuazione in caso dipericolo imminente. Il passaggio da unsistema a piattaforme, impalcati, passerellee viceversa non deve comportare rischiulteriori di caduta.Accertare la presenza del documento diverifica dei ponteggi. Questi devono esseresottoposti, dal datore di lavoro, a verificasia d’installazione sia a verifiche periodicheo eccezionali al fine di assicurarnela corretta installazione e il buonfunzionamento. Un documento attestantel’esecuzione dell’ultima verifica deveaccompagnare le attrezzature di lavoroovunque queste sono utilizzate. Primasegue a pag. 16dimensione <strong>GEOMETRA</strong>