dimensione <strong>GEOMETRA</strong>ri, etc.) coinvolge tra gli attori anche ilprogettista e il direttore dei lavori;• costoro, in qualità di responsabili deilavori, dovranno svolgere la propria attivitàin una logica di maggiore governodei lavori, con compiti di organizzazionee sovrintendenza riferiti ancheall’operato di altri soggetti (quali i coordinatori,le imprese, etc.) oltre ad assolveredirettamente ad alcuni compitiposti specificamente in capo al committenteo responsabile dei lavori;• ricordiamo che tra gli obblighi in capoal responsabile possono esservi tuttiquelli elencati al Capo IV, art. 90del nuovo T.U.S.L. e tra questi evidenziamola nuova valutazione di idoneitàtecnica delle imprese e dei lavoratoriautonomi, ai sensi del comma 9,lettera a);• ora più che mai la delega al responsabiledei lavori dovrà essere formalizzataper iscritto ed essere espressamente accettata,e dovrà specificare gli adempimentidelegati e quelli esclusi. Riteniamoinsufficiente per ambedue le parti(delegante e delegato) la sola individuazionedel responsabile nella notificapreliminare di cui all’art. 99;• ricordiamo ancora che il quadro sopradescritto è relativo al settore dei lavoriprivati; in ambito di opere pubblichee coerentemente con il Codice degliappalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il giàcitato art. 89 afferma che: “il responsabiledei lavori è il responsabile unicodel procedimento”.Da un certo punto di vista, queste modifichenon appaiono importantissime,ma sotto l’aspetto legale si colgono invecevariazioni epocali, non nelle disposizionispecifiche e puntuali sulle singolesituazioni di rischio e relative misuredi prevenzione, quanto nel quadro gegliincaricati della progettazione e delladirezione dei lavori, che in precedenzapotevano dedicare minore attenzionealle problematiche gestionali propriedella sicurezza, seguite in modo più direttoda altre figure, sono ora maggiormentecoinvolte.Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., meritaosservare che la lettura della Leggenon pare escludere una interpretazionemeno “cogente” dell’attribuzione dell’incaricodi responsabile dei lavori al progettistaed al direttore dei lavori.Difatti, si potrebbe intendere che (comegià in precedenza) il committenteabbia la facoltà, ma non l’obbligo, di incaricareun responsabile dei lavori. Qualoraegli intenda avvalersi di questa facoltà,allora deve attenersi a quanto delineatodall’art. 89, c. 1, lett. e), individuandoobbligatoriamente il responsabilenel progettista o nel direttore deilavori, a seconda delle fasi.In definitiva è possibile già oggi trarrealcune importanti conclusioni:• il quadro normativo relativo alla sicurezzacantieri si è fatto più complessoe oltre alle figure già direttamenteinteressate (committente, coordinato-6/200814
nerale, nei criteri di gestione del “sistema”,che non solo sono cambiati, ma sonodestinati ad imprimere una modificasostanziale nella metodologia della sicurezzae salute sul lavoro.In particolare la responsabilità delle Impreseintrodotta dall’articolo 9 della L.123/07, ribadita, ridefinita e puntualizzatanell’art. 30 e nelle disposizioni penaliex art. 300 del Titolo XII del TU,basterebbe da sola, come argomento, asegnalare il cambiamento avvenuto.Chi non ne coglie l’importanza riflettasu questo aspetto: la Sicurezza e salutesul lavoro tutelava l’integrità fisica e psicofisicadei lavoratori, e la fedina penaledei Datori di Lavoro, Dirigenti, Prepostie lavoratori che peraltro in concretonon rischiavano la galera.Oggi le sanzioni per il mancato adempimento,colpiscono anche il patrimoniodelle aziende, e la loro stessa sopravvivenza,minacciata da sanzioni interdittivee sospensive dell’attività che possonoessere erogate in via penale e/oamministrativa dai Giudici, ma anchedagli organi di vigilanza per una pluralitàdi motivi, a partire dalla sanzioneper infortuni sul lavoro e/o malattieprofessionali sino alle violazioni delledisposizioni del T.U.S.L. (mancata valutazionedel rischio, mancata nominadell’RSPP, ecc.).Senza contare che il “rischio penale” peri soggetti responsabili in qualche caso stadiventando un’ipotesi concreta.Certamente quanto sopra detto non potràessere completamente esaustivo peri nostri lettori e di ciò ce ne scusiamo,ma le novità sono tali e tante ed oltretuttonon ancora completamente chiarite,da non permettere per adesso ulterioriapprofondimenti, che potranno esserechiariti nei dettagli in seguito.dimensione <strong>GEOMETRA</strong>