<strong>di</strong>mensione <strong>GEOMETRA</strong>Quando oggetto della <strong>di</strong>visione sia unsolo immobile o più immobili non comodamente<strong>di</strong>visibili, trova applicazionel’eccezione sancita nell’art. 720 c.c.,mentre in caso <strong>di</strong> beni in<strong>di</strong>visibili nell’interessedella produzione nazionale,trova applicazione quanto sancito nell’art.722 c.c.La norma contenuta nell’art. 720 consenteche gli immobili non comodamente<strong>di</strong>visibili, o il cui frazionamento recherebbepregiu<strong>di</strong>zio alle ragioni della pubblicaeconomia, siano compresi per intero,con addebito dell’eccedenza, nellaporzione del coerede avente <strong>di</strong>ritto allaquota maggiore, o anche nelle porzioni<strong>di</strong> più coere<strong>di</strong>, se questi ne richiedonocongiuntamente l’attribuzione: solo nelcaso che ciò non avvenga, si procede allaven<strong>di</strong>ta all’incanto.Tale <strong>di</strong>sposizione non è specifica della<strong>di</strong>visione ere<strong>di</strong>taria, potendo trovare applicazione,nella sua interezza, anche nelcaso <strong>di</strong> scioglimento delle or<strong>di</strong>narie comunioni,costituite per altro titolo; onde,accertata la non comoda <strong>di</strong>visibilitàdell’immobile, anche qui rimane l’alternativatra ven<strong>di</strong>ta o attribuzione, con addebitodell’eccedenza, alla quota <strong>di</strong> uncon<strong>di</strong>vidente o <strong>di</strong> più con<strong>di</strong>videnti chene abbiano fatto richiesta.Il concetto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>di</strong>visibilità <strong>di</strong> unimmobile o <strong>di</strong> una U.I. Per determinare ilcriterio <strong>di</strong> “comoda <strong>di</strong>visibilità” <strong>di</strong> un immobile,ai fini del <strong>di</strong>sposto dell’art. 720,occorre aver riguardo non solo alla suanatura e destinazione, ma, soprattutto,all’intera massa da <strong>di</strong>videre in rapportoal numero delle quote dei con<strong>di</strong>videnti.Non si può parlare <strong>di</strong> in<strong>di</strong>visibilità quandonel patrimonio comune vi sono piùimmobili che, isolatamente considerati,non sono <strong>di</strong>visibili in frazioni corrispondentialle quote dei con<strong>di</strong>videnti, ma possono,tuttavia, uno o un gruppo, comporrela quota <strong>di</strong> alcuno <strong>di</strong> essi, in manierache le quote degli altri con<strong>di</strong>videnti possanocostituirsi con i rimanenti immobilidell’ere<strong>di</strong>tà o della comunione.Il requisito della comoda <strong>di</strong>visibilità <strong>di</strong>un bene o <strong>di</strong> una unità immobiliare deveessere rilevato tenendo conto anchedella possibilità <strong>di</strong> procedere alla <strong>di</strong>visionesenza spese rilevanti o imposizioni <strong>di</strong>limitazioni, pesi o vincoli a carico dellesingole quote e in maniera che il frazionamentodell’immobile, considerato sottol’aspetto economico e funzionale, nonproduca un notevole deprezzamento dellostesso, in relazione alla normale utilizzazionedel bene in<strong>di</strong>viso. Va cioè evitatoche, in relazione alla situazione oggettivae attuale del bene una sua <strong>di</strong>visionein natura, nonostante l’impiego dei modernimezzi tecnici e scientifici, si appalesiinopportuna o ad<strong>di</strong>rittura porti alla6/200732
creazione <strong>di</strong> un oggetto materiale <strong>di</strong>versoda quello esistente.Quando si parla <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione ere<strong>di</strong>taria,inoltre, al fine dell’accertamento dellacomoda <strong>di</strong>visibilità degli immobili, deveaversi riguardo alla situazione economica(consistenza e valore) e giuri<strong>di</strong>ca(numero ed entità delle quote) deibeni al momento della <strong>di</strong>visione e nona quello dell’apertura della successione,e, quin<strong>di</strong>, anche all’eventuale concentrazione<strong>di</strong> più quote nella persona <strong>di</strong> unsolo coerede.In tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione, deve intendersi percomoda <strong>di</strong>visibilità <strong>di</strong> un bene non tantola mera possibilità <strong>di</strong> una sua materiale ripartizionetra gli aventi <strong>di</strong>ritto, quanto lasua concreta attitu<strong>di</strong>ne ad una ripartizione,da cui derivi a ciascun partecipante, ogruppo <strong>di</strong> partecipanti, un bene il quale,perdendo il minimo possibile dell’originariovalore, come elemento <strong>di</strong> un’entitàunitaria, non abbia neppure a subireparticolari limitazioni funzionali o con<strong>di</strong>zionamenti,con riguardo alla possibilità<strong>di</strong> attribuire a ciascun con<strong>di</strong>videnteun’entità autonoma e funzionale, ed evitando,per contro, che rimanga in qualchemodo pregiu<strong>di</strong>cato l’originario valoredel cespite, ovvero che ai partecipantivengano assegnate porzioni inidonee allafunzione economica dell’intero.Il concetto <strong>di</strong> “comoda <strong>di</strong>visibilità” è statooggetto <strong>di</strong> una estesa elaborazione dottrinalee giurisprudenziale e postula nonsolo che il frazionamento del bene sia attuabileme<strong>di</strong>ante determinazione <strong>di</strong> quoteconcrete suscettibili <strong>di</strong> autonomo e liberogo<strong>di</strong>mento, ma che lo stesso possaavvenire senza dover affrontare la soluzione<strong>di</strong> problemi tecnici eccessivamentecostosi e senza che alla fine ne derivi unsensibile deprezzamento del valore dellesingole quote, rapportate proporzionalmenteal valore dell’intero.Me<strong>di</strong>ante un’attenta lettura della copiosagiurisprudenza formatasi sul concetto <strong>di</strong>“comoda <strong>di</strong>visibilità” è possibile oggi in<strong>di</strong>viduarei criteri car<strong>di</strong>nali da tener presentinello stabilire l’applicabilità dell’art.720 c.c. alle varie casistiche che possonopresentarsi.<strong>di</strong>mensione <strong>GEOMETRA</strong>336/2007