GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA
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DirittoScioglimento della comunionee divisibilità dei benidel prof. Antonio Tiso docente di estimo - Bari(Tratto dalla rivista Geocentro)Prima partedimensione GEOMETRAIl professor Antonio Tiso ha già collaboratocon noi in passato, inviandoci alcunisaggi in materia di estimo. Oggi riprendiamodalla rivista nazionale di categoriaGeocentro, un suo scritto relativo alladivisibilità dei beni che qui pubblichiamoin due parti. Questo argomento saràdi sicuro interesse per i colleghi che normalmentevengono incaricati dai giudiciper la redazione delle consulenze tecniched’ufficio.Lo scioglimento della comunione, nel casodella successione ereditaria legittimadisposta dal giudice, si apre, per ottemperareal principio della omogeneità delleporzioni in natura ai coeredi (art. 727del C.C.), con il quesito tecnico-economico-estimativodella “comoda divisibilità”degli immobili caduti in successione,così come previsto dall’art. 720 delC.C. Nel caso che il bene immobile nonsia comodamente divisibile, il giudice hapiù soluzioni per addivenire allo scioglimentodella comunione.PremessaLa comunione si instaura quando allamorte del de cuius si apre la successionee, devoluta l’eredità a più persone (chiamati),questi l’accettano espressamenteo tacitamente, con riguardo a tutto ilcomplesso dei beni costituenti il patrimoniodel de cuius.Lo scioglimento della comunione è latrasformazione della communio pro indivisain proprietà individuale. Lo scioglimentodella comunione non può esserechiesto quando si tratta di cose che,se divise, cesserebbero di servire all’usoa cui sono destinate o verrebbero a perderela loro utilità per effetto della separazione(art. 1112 c.c.).Nello scioglimento si profila la presenzadi una pluralità di interessi contrappostiquali il diritto di proprietà di ciascuncomunista, la tutela del titolare dellamaggior quota, l’interesse della collettivitàad evitare pregiudizio alla pubblicaeconomia e igiene ipoteticamente derivantedalla divisione del bene.Il principio cardine che regola il modo diprocedere alla divisione è quello di cuiall’art. 727 del codice civile, fatto salvoquanto è disposto negli artt. 720 e 722.L’art. 727 sancisce che “le porzioni devonoessere formate, previa stima dei beni,comprendendo una quantità di mobili,immobili e crediti di eguale naturae qualità, in proporzione dell’entità diciascuna quota”.segue a pag. 326/200730
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DirittoScioglimento della comunionee <strong>di</strong>visibilità dei benidel prof. Antonio Tiso docente <strong>di</strong> estimo - Bari(Tratto dalla rivista Geocentro)Prima parte<strong>di</strong>mensione <strong>GEOMETRA</strong>Il professor Antonio Tiso ha già collaboratocon noi in passato, inviandoci alcunisaggi in materia <strong>di</strong> estimo. Oggi ripren<strong>di</strong>amodalla rivista nazionale <strong>di</strong> categoriaGeocentro, un suo scritto relativo alla<strong>di</strong>visibilità dei beni che qui pubblichiamoin due parti. Questo argomento sarà<strong>di</strong> sicuro interesse per i colleghi che normalmentevengono incaricati dai giu<strong>di</strong>ciper la redazione delle consulenze tecniched’ufficio.Lo scioglimento della comunione, nel casodella successione ere<strong>di</strong>taria legittima<strong>di</strong>sposta dal giu<strong>di</strong>ce, si apre, per ottemperareal principio della omogeneità delleporzioni in natura ai coere<strong>di</strong> (art. 727del C.C.), con il quesito tecnico-economico-estimativodella “comoda <strong>di</strong>visibilità”degli immobili caduti in successione,così come previsto dall’art. 720 delC.C. Nel caso che il bene immobile nonsia comodamente <strong>di</strong>visibile, il giu<strong>di</strong>ce hapiù soluzioni per ad<strong>di</strong>venire allo scioglimentodella comunione.PremessaLa comunione si instaura quando allamorte del de cuius si apre la successionee, devoluta l’ere<strong>di</strong>tà a più persone (chiamati),questi l’accettano espressamenteo tacitamente, con riguardo a tutto ilcomplesso dei beni costituenti il patrimoniodel de cuius.Lo scioglimento della comunione è latrasformazione della communio pro in<strong>di</strong>visain proprietà in<strong>di</strong>viduale. Lo scioglimentodella comunione non può esserechiesto quando si tratta <strong>di</strong> cose che,se <strong>di</strong>vise, cesserebbero <strong>di</strong> servire all’usoa cui sono destinate o verrebbero a perderela loro utilità per effetto della separazione(art. 1112 c.c.).Nello scioglimento si profila la presenza<strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> interessi contrappostiquali il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> ciascuncomunista, la tutela del titolare dellamaggior quota, l’interesse della collettivitàad evitare pregiu<strong>di</strong>zio alla pubblicaeconomia e igiene ipoteticamente derivantedalla <strong>di</strong>visione del bene.Il principio car<strong>di</strong>ne che regola il modo <strong>di</strong>procedere alla <strong>di</strong>visione è quello <strong>di</strong> cuiall’art. 727 del co<strong>di</strong>ce civile, fatto salvoquanto è <strong>di</strong>sposto negli artt. 720 e 722.L’art. 727 sancisce che “le porzioni devonoessere formate, previa stima dei beni,comprendendo una quantità <strong>di</strong> mobili,immobili e cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> eguale naturae qualità, in proporzione dell’entità <strong>di</strong>ciascuna quota”.segue a pag. 326/200730