Luglio - Collegio dei Geometri di Trieste
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Difetti scoperti entro due anni dalla consegnaL’acquirente scopre in un secondo tempo,dopo due anni dall’acquisto, difettidei quali non aveva potuto accorgersidurante la verifica della casa che gli venivaconsegnata.Generalmente non è facile distinguere sesi è in presenza di difetti gravi o non gravi,saranno i giudici a stabilirlo.Può trattarsi di difetti gravi come le infiltrazionid’acqua piovana all’interno dellacasa e/o appartamento, di fessurazionilungo le pareti portanti o nei solai dovutead assestamenti non previsti in sede dicalcolo strutturale o peggio ancora a cedimenti,al non rispetto delle norme costruttivesull’inquinamento acustico edi rumori che, come si è detto, sono disciplinatidall’art. 1669 assieme alla rovinaed al pericolo di rovina. Di essi l’acquirentepuò fare denuncia al costruttoreentro un anno dalla scoperta ma non oltredieci anni dal compimento dell’opera,ed il suo diritto si prescrive in un annodalla denunzia.Oppure possono essere difetti non gravi.In questo caso si procede alla denunzianei tempi stabiliti dall’art. 1667, vale adire entro 60 giorni dalla scoperta.Articolo 1667 del Codice civileDifformità e vizi dell’operaL’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzianon è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi eranoda lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati inmala fede taciuti all’appaltatore.Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformitào i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatoreha riconosciuto le difformità o i vizi o se li hanno occultati.L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia,purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dallascoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.dimensione GEOMETRA07/2005Sarà utile attenersi alla seguente “regoladi cautela”: se, prima che siano trascorsidue anni dalla consegna della casa, scopredifetti qualsiasi, siano essi gravi o nongravi, l’acquirente dovrà in ogni caso denunziarlial costruttore entro 60 giornidalla scoperta per non incappare in decadenza,ma non oltre i 2 anni della consegnadopo di che l’azione contro il costruttoresi prescrive. La denunzia contro30il costruttore non sarà necessaria soltantose questi ha riconosciuto o ha occultatoi difetti. La denunzia dei difetti consisteràancora in una lettera raccomandatacon ricevuta di ritorno nella quale si potràassegnare al costruttore “un congruotemine” per aderire alle richieste. Trascorsoil termine senza che il costruttoreabbia soddisfatto le richieste l’acquirentesi rivolgerà all’avvocato.
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Difetti scoperti entro due anni dalla consegnaL’acquirente scopre in un secondo tempo,dopo due anni dall’acquisto, <strong>di</strong>fetti<strong>dei</strong> quali non aveva potuto accorgersidurante la verifica della casa che gli venivaconsegnata.Generalmente non è facile <strong>di</strong>stinguere sesi è in presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti gravi o non gravi,saranno i giu<strong>di</strong>ci a stabilirlo.Può trattarsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti gravi come le infiltrazionid’acqua piovana all’interno dellacasa e/o appartamento, <strong>di</strong> fessurazionilungo le pareti portanti o nei solai dovutead assestamenti non previsti in sede <strong>di</strong>calcolo strutturale o peggio ancora a ce<strong>di</strong>menti,al non rispetto delle norme costruttivesull’inquinamento acustico e<strong>di</strong> rumori che, come si è detto, sono <strong>di</strong>sciplinatidall’art. 1669 assieme alla rovinaed al pericolo <strong>di</strong> rovina. Di essi l’acquirentepuò fare denuncia al costruttoreentro un anno dalla scoperta ma non oltre<strong>di</strong>eci anni dal compimento dell’opera,ed il suo <strong>di</strong>ritto si prescrive in un annodalla denunzia.Oppure possono essere <strong>di</strong>fetti non gravi.In questo caso si procede alla denunzianei tempi stabiliti dall’art. 1667, vale a<strong>di</strong>re entro 60 giorni dalla scoperta.Articolo 1667 del Co<strong>di</strong>ce civileDifformità e vizi dell’operaL’appaltatore è tenuto alla garanzia per le <strong>di</strong>fformità e i vizi dell’opera. La garanzianon è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le <strong>di</strong>fformità o i vizi eranoda lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati inmala fede taciuti all’appaltatore.Il committente deve, a pena <strong>di</strong> decadenza, denunziare all’appaltatore le <strong>di</strong>fformitào i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatoreha riconosciuto le <strong>di</strong>fformità o i vizi o se li hanno occultati.L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia,purché le <strong>di</strong>fformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dallascoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.<strong>di</strong>mensione GEOMETRA07/2005Sarà utile attenersi alla seguente “regola<strong>di</strong> cautela”: se, prima che siano trascorsidue anni dalla consegna della casa, scopre<strong>di</strong>fetti qualsiasi, siano essi gravi o nongravi, l’acquirente dovrà in ogni caso denunziarlial costruttore entro 60 giornidalla scoperta per non incappare in decadenza,ma non oltre i 2 anni della consegnadopo <strong>di</strong> che l’azione contro il costruttoresi prescrive. La denunzia contro30il costruttore non sarà necessaria soltantose questi ha riconosciuto o ha occultatoi <strong>di</strong>fetti. La denunzia <strong>dei</strong> <strong>di</strong>fetti consisteràancora in una lettera raccomandatacon ricevuta <strong>di</strong> ritorno nella quale si potràassegnare al costruttore “un congruotemine” per aderire alle richieste. Trascorsoil termine senza che il costruttoreabbia sod<strong>di</strong>sfatto le richieste l’acquirentesi rivolgerà all’avvocato.