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Luglio - Collegio dei Geometri di Trieste

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d) i <strong>di</strong>fetti riguardanti elementi secondaried accessori – che però consentonol’impiego duraturo dell’opera– (come impermeabilizzazioni, rivestimenti,infissi, pavimentazioni,impianti, canna fumaria, ecc.), purchétali da compromettere la funzionalitàglobale dell’opera stessa, eche, senza richiedere opere <strong>di</strong> manutenzionestraor<strong>di</strong>naria, possonoessere eliminati con interventi <strong>di</strong>manutenzione or<strong>di</strong>naria e cioè conArticolo 1669 del Co<strong>di</strong>ce civileopere <strong>di</strong> riparazione, rinnovamentoo sostituzione delle finiture deglie<strong>di</strong>fici, ovvero con opere necessarieper integrare o mantenere inefficienza gli impianti tecnologiciesistenti;e) i <strong>di</strong>fetti consistenti in una qualsiasi alterazioneconseguente ad una <strong>di</strong>fettosarealizzazione dell’opera o che, purriguardando solo una parte dell’opera,pregiu<strong>di</strong>cano in modo globale la suastruttura e funzionabilità.<strong>di</strong>mensione GEOMETRARovina e <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> cose immobiliQuando si tratta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fi cio o <strong>di</strong> altre cose immobili destinate per loro natura a lungadurata, se, nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suoloo per <strong>di</strong>fetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidentepericolo <strong>di</strong> rovina o gravi <strong>di</strong>fetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committentee <strong>dei</strong> suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dallascoperta. Il <strong>di</strong>ritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.Difformità non gravi accertate nel corso <strong>dei</strong> lavoriL’acquirente, che ai sensi dell’art. 1662,1° comma, C.C. ha <strong>di</strong>ritto ad effettuarea proprie spese, personalmente o a mezzodel suo Geometra quei controlli e verificheche ritiene opportuni, accerta chei lavori non procedono secondo le con<strong>di</strong>zionicontrattuali stabilite e a regolad’arte (art. 1662, prima parte del comma2), per esempio:- che è stata collocata una pavimentazionedella zona notte <strong>di</strong>versa da quellapattuita, al posto <strong>dei</strong> pavimenti in legno,pavimenti in gres;- oppure che nei bagni è stata installatauna rubinetteria <strong>di</strong> marca e tipo <strong>di</strong>versida quelli in<strong>di</strong>cati in capitolato;- oppure ancora che i lavori stanno procedendolentamente, non conformementeal programma <strong>dei</strong> lavori, per cuicontinuando con questo ritmo, l’operaverrà ultimata in ritardo rispetto altempo stabilito in contratto.In questo caso, dopo aver intimato verbalmente<strong>di</strong> adempiere a quanto pattuitosenza successo, è necessario scrivereuna lettera al costruttore nella quale sifissi un congruo termine <strong>di</strong> tempo entroil quale lo stesso si dovrà conformare allecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> capitolato e contrattualinon osservate. Vale a <strong>di</strong>re dovrà avereliminato i <strong>di</strong>fetti e non essersi limitatoad iniziare tale eliminazione.La lettera sarà inviata con raccomandatacon avviso <strong>di</strong> ricevimento. Se entro ladata fissata il costruttore avrà provvedutoad eliminare le <strong>di</strong>fformità la questionedovrà considerasi chiusa. Diversamentel’acquirente si rivolgerà ad un legale.2707/2005

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