E<strong>di</strong>liziaDifformità e vizi non gravi<strong>di</strong> una casa<strong>di</strong> Giovanni Pietro Biasatti07/2005 <strong>di</strong>mensione GEOMETRAgeom. Giovanni Pietro BiasattiLa <strong>di</strong>sciplina concernente, le <strong>di</strong>fformitàe vizi non gravi <strong>di</strong> una casa, vendutadal costruttore mentre è ancora in corso<strong>di</strong> costruzione, sono trattati negli att.1662, 1665, 1667, 1668 e 1669 del Co<strong>di</strong>cecivile. Difformità e vizi sono, secondola prevalente <strong>di</strong>sciplina, i lavori eseguiti<strong>di</strong>versamente da come stabilito neipatti contrattuali (<strong>di</strong>fformità) o eseguitimale non a regola d’arte (vizi).Come deve comportarsi l’acquirente <strong>di</strong>fronte ai <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> una casa o appartamentoche ha acquistato, in corso <strong>di</strong> costruzione,da un costruttore?Di fronte a <strong>di</strong>fetti come abbiamo dettonon gravi, per tentare <strong>di</strong> evitare la causain tribunale, può agire a tutela <strong>dei</strong> propri26interessi, senza compromettere la possibilità<strong>di</strong> un eventuale ricorso alle vie legaliqualora il tentativo non abbia buonfine, seguendo il percorso <strong>di</strong> seguito evidenziatocon l’ausilio e l’assistenza <strong>di</strong> unGeometra.Difetti gravi(art. 1669 del Co<strong>di</strong>ce civile)Intanto, per meglio precisare la <strong>di</strong>fferenza<strong>dei</strong> <strong>di</strong>fetti non gravi da quelli gravi,che sono regolati dall’art. 1669 del Co<strong>di</strong>cecivile insieme con la rovina totaleo parziale e l’evidente pericolo <strong>di</strong> rovina,si riporta quanto Corte <strong>di</strong> Cassazioneritiene <strong>di</strong>fetti gravi (La giurisprudenzadel Bollettino <strong>di</strong> legislazione tecnica, n.2/2004 – Roma):a) le deficienze costruttive vere e proprie,quelle cioè che si risolvono nellacostruzione dell’e<strong>di</strong>ficio con materialiinidonei e/o non a regola d’arte;b) i <strong>di</strong>fetti che, senza influire sulla stabilitàdell’e<strong>di</strong>ficio, ne pregiu<strong>di</strong>cano omenomano in modo grave il normalego<strong>di</strong>mento e/o la funzionabilità e/o l’abitabilità, con pericolo per la suadurata e conservazione;c) i <strong>di</strong>fetti che incidono in misura sensibilesugli elementi essenziali dellestrutture dell’e<strong>di</strong>ficio;
d) i <strong>di</strong>fetti riguardanti elementi secondaried accessori – che però consentonol’impiego duraturo dell’opera– (come impermeabilizzazioni, rivestimenti,infissi, pavimentazioni,impianti, canna fumaria, ecc.), purchétali da compromettere la funzionalitàglobale dell’opera stessa, eche, senza richiedere opere <strong>di</strong> manutenzionestraor<strong>di</strong>naria, possonoessere eliminati con interventi <strong>di</strong>manutenzione or<strong>di</strong>naria e cioè conArticolo 1669 del Co<strong>di</strong>ce civileopere <strong>di</strong> riparazione, rinnovamentoo sostituzione delle finiture deglie<strong>di</strong>fici, ovvero con opere necessarieper integrare o mantenere inefficienza gli impianti tecnologiciesistenti;e) i <strong>di</strong>fetti consistenti in una qualsiasi alterazioneconseguente ad una <strong>di</strong>fettosarealizzazione dell’opera o che, purriguardando solo una parte dell’opera,pregiu<strong>di</strong>cano in modo globale la suastruttura e funzionabilità.<strong>di</strong>mensione GEOMETRARovina e <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> cose immobiliQuando si tratta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fi cio o <strong>di</strong> altre cose immobili destinate per loro natura a lungadurata, se, nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suoloo per <strong>di</strong>fetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidentepericolo <strong>di</strong> rovina o gravi <strong>di</strong>fetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committentee <strong>dei</strong> suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dallascoperta. Il <strong>di</strong>ritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.Difformità non gravi accertate nel corso <strong>dei</strong> lavoriL’acquirente, che ai sensi dell’art. 1662,1° comma, C.C. ha <strong>di</strong>ritto ad effettuarea proprie spese, personalmente o a mezzodel suo Geometra quei controlli e verificheche ritiene opportuni, accerta chei lavori non procedono secondo le con<strong>di</strong>zionicontrattuali stabilite e a regolad’arte (art. 1662, prima parte del comma2), per esempio:- che è stata collocata una pavimentazionedella zona notte <strong>di</strong>versa da quellapattuita, al posto <strong>dei</strong> pavimenti in legno,pavimenti in gres;- oppure che nei bagni è stata installatauna rubinetteria <strong>di</strong> marca e tipo <strong>di</strong>versida quelli in<strong>di</strong>cati in capitolato;- oppure ancora che i lavori stanno procedendolentamente, non conformementeal programma <strong>dei</strong> lavori, per cuicontinuando con questo ritmo, l’operaverrà ultimata in ritardo rispetto altempo stabilito in contratto.In questo caso, dopo aver intimato verbalmente<strong>di</strong> adempiere a quanto pattuitosenza successo, è necessario scrivereuna lettera al costruttore nella quale sifissi un congruo termine <strong>di</strong> tempo entroil quale lo stesso si dovrà conformare allecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> capitolato e contrattualinon osservate. Vale a <strong>di</strong>re dovrà avereliminato i <strong>di</strong>fetti e non essersi limitatoad iniziare tale eliminazione.La lettera sarà inviata con raccomandatacon avviso <strong>di</strong> ricevimento. Se entro ladata fissata il costruttore avrà provvedutoad eliminare le <strong>di</strong>fformità la questionedovrà considerasi chiusa. Diversamentel’acquirente si rivolgerà ad un legale.2707/2005