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Luglio - Collegio dei Geometri di Trieste

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07/2005 <strong>di</strong>mensione GEOMETRA20“I Comuninon potevanopretenderepagamenti per ICIcalcolati in base aren<strong>di</strong>te catastalinotificate, riferiti aperio<strong>di</strong> antecedentila notifica stessa”gennaio 2005, mette definitivamente finead ogni illazione ed interpretazione <strong>di</strong>versanella materia specifica, condannando unComune che aveva illegalmente richiestoad un citta<strong>di</strong>no somme per tributi retroattiviin base ad una attribuzione <strong>di</strong> nuovaren<strong>di</strong>ta catastale, non notificata correttamentee tempestivamente dall’UTE. Nellasentenza si specifica infatti, che l’attodella notifica “….svolgevaefficacia soltanto per i perio<strong>di</strong>d’imposta successivialla notifica…Nessuna norma o principiopuò, infatti, giustificarel’applicazione della ren<strong>di</strong>taagli anni d’imposta incontestazione (antecedentialla notifica – n.d.r.)…,sulla base <strong>di</strong> un’applicazioneretroattiva – non prevista– dell’art. 74 della leggen° 342 del 2000, il cui primo commastabilisce che, a partire dal 1° gennaio2000, < gli atti comunque attributivio mo<strong>di</strong>ficativi delle ren<strong>di</strong>te catastali – sonoefficaci solo a partire dalla loro notificazione>…Secondo l’art. 5, comma 2°del D.lgv 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n° 504, peri fabbricati iscritti in catasto < il valoreè costituito da quello che risulta applicandoall’ammontare delle ren<strong>di</strong>te risultantiin Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno<strong>di</strong> imposizione, i moltiplicatori determinaticon i criteri e le modalità previsti dal primoperiodo dell’ultimo comma dell’art. 52del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131>. Per ifabbricati non iscritti in Catasto il terzocomma dello stesso articolo detta regoleper la determinazione della ren<strong>di</strong>ta provvisoria,la quale deve essereutilizzata per la determinazionedella base imponibilefino …..Deve quin<strong>di</strong>,concludersi per l’illegittimitàdegli avvisi emessidal Comune, coi qualiera stata determinata unamaggiore ICI, sulla base <strong>di</strong>attribuzione <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta catastale avvenutanel 2000, in relazione a perio<strong>di</strong> d’impostaanteriori a tale anno”.Dunque i Comuni che avessero pretesosomme per ICI calcolate in base allaren<strong>di</strong>ta nuova notificata dall’UTE in unacerta data e per perio<strong>di</strong> d’imposta temporalmenteantecedenti, sarà bene che siattrezzino con le dovute variazioni <strong>di</strong> bilancio,per restituire ai citta<strong>di</strong>ni le sommepretese ed incassate illegalmente.Speriamo che gli Uffici Tributi, siano solertinella restituzione almeno quanto <strong>di</strong>mostrano<strong>di</strong> esserlo quando devono richiederei pagamenti. In <strong>di</strong>fetto, i citta<strong>di</strong>ni interessatisarebbero ampiamente giustificatia ricorrere alle vie legali ed in questocaso, una società moderna dovrebbefarsi carico delle spese legali che perchéno, potrebbero essere addebitate a chicosì convintamene ha provocato l’illecitariscossione. Ma forse questo per noi, èancora troppo.

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