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L’Avvocato“(…) Al dirigente incaricato dellasostituzione ai sensi del presentearticolo non è corrisposto alcunemolumento per i primi due mesi.Qualora la sostituzione dei commi1 e 2 si protragga continuativamenteoltre tale periodo, al dirigentecompete una indennità mensile di£ 1.036.000 e per la sostituzione dicui al comma 3 di £ 518.000”.Con riferimento al caso in esame,si rileva evidentemente che nonpuò ravvisarsi un’ipotesi di sostituzionedi altro dirigente assenteo impedito, giacché risulta pacificoche il responsabile dell’Uocera stato posto in quiescenza e,pertanto, l’Azienda avrebbe dovutoavviare le procedure per ladesignazione di un nuovo dirigentemedico di 2° livello, evitandoche si realizzasse una sorta diistituzionalizzazione contra legemdi attività svolte in regime di sostituzionelato sensu. Dunque, allabase della motivazione addottadalla Corte, c’è la circostanza cheil medico “al di fuori di ogni ipotesicontrattuale ha svolto per “ordine”del suo superiore, le funzioniproprie di capo di strutturacomplessa, senza che il direttoregenerale, pur formalmente resoedotto di tale incarico (…), avesserilevato alcunché di anomalo, néavesse avviato la procedura diRisulta interessante la sentenza n.13758 della Corte di Cassazione(sez. IV Penale), depositata il 7aprile 2011.Il giudice di legittimità, con lapronuncia di cui innanzi, confermaval’assoluzione in appello diuna dottoressa ligure, condannatain primo grado per omicidio colposoper non aver disposto l'esecuzionedi esami di laboratoriofinalizzati allo studio di enzimicardiaci con immediato ricoverodel paziente (limitandosi all’effettuazionedi un elettrocardiogramma,che dava esito negativo)sottovalutando quindi la sintomatologiapresentata dal paziente,il quale si era presentato domenica(omissis) presso il Pronto Soccorsodell'ospedale, accusandodolore toracico, formicolio albraccio sinistro e ipertensione.Nella sentenza di assoluzione edin quella della Suprema Corte (diconferma dell’assoluzione), si rilevala seguente argomentazione:“Non può ritenersi certo, con riferimentoal caso in esame (pazientenon più giovane e forte fumatore),che l'immediato ricovero del pazientecon esecuzione di esami dilaboratorio finalizzati allo studiodi enzimi cardiaci, ad infarto pacificamentegià in atto, la mattinadel (omissis), presso un’unità cardiologicaattrezzata, avrebbe po-nomina del nuovo responsabile,né avesse fatto cessare l’incaricodi supplenza”. nAngelo Ascanio Benevento, avvocato,Ufficio Supporto Legale della FondazioneEnpamomessa pRescRizione di acceRtamenti conseguentea diagnosi non coRRetta – esclusione della Responsabilitàtuto scongiurare la rottura del cuore.La valutazione controfattualenon consente di affermare in terminidi certezza che, nel caso incui fosse stato posto in essere ilcomportamento richiesto dall'ordinamento,l'evento non si sarebbeverificato ovvero che si sarebbe verificatoin epoca significativamenteposteriore”.Dunque, la Corte Suprema, in relazioneal caso di cui sopra, ha giustamenteritenuto rilevante, ai finidella pronuncia di conferma dell’assoluzione,considerare che nonsussistesse pacificamente (ovvero,in termini di elevato grado di credibilitàrazionale e scientifica, nonchédi elevata probabilità logica),nel caso concreto de quo, un nessodi derivazione causale tra condottaomissiva posta in essere ed eventoin concreto verificatosi.In conclusione, le conseguenzedi un non corretto approccio diagnosticodevono essere valutate,evidentemente, con riferimentoai casi specifici e senza prescindereda un’analisi dei particolariconnotati che contraddistinguonogli stessi, e non può affermarsi,in via astratta e generalizzata, cheomessi o incompleti accertamentidiagnostici configurino fonte automaticadi responsabilità penalmenterilevante.A.A.Ben.49

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