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Previdenza

1-25APRILE:ENPAM 4-09

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L’AVVOCATOa curadell’avv. Pasquale Dui (*)La responsabilità dellestrutture sanitarie perl’operato dei medici èstata oggetto di ampia elaborazionegiurisprudenziale.Se sembrano chiari i confinidi tale responsabilità pergli enti pubblici, lo stessonon può dirsi per le struttureprivate nel cui ambito, disolito, il paziente intrattienedue rapporti contrattuali,uno con il medico e l’altrocon la struttura. Vi sono,poi, casi più sfumati dove ilpaziente si rapporta solo conil medico di fiducia, che individuae contatta la struttura.In questi casi le eventualiresponsabilità del medicodevono estendersi anchealla struttura privata?La risposta è no, considerandoche l’errore del medicoprescelto non dovrebbecoinvolgere la clinica privata,qualora questa abbia correttamenteeffettuato le prestazionidi sua competenza.Le stesse considerazioni dovrebberovalere anche nelcaso di scelta della strutturaprivata da parte del medicodi fiducia e della suaattivazione per programmareil ricovero ed eseguirel’intervento.La responsabilitàdelle strutture sanitariePer i danni causati dal medico è stata configurata unaresponsabilità solidale ricondotta alla fattispecie di cui all’art.1228 del codice civile, secondo il quale “salva diversa volontàdelle parti, il debitore che si vale dell’opera di terzi rispondeanche dei fatti dolosi o colposi di costoro”A dire il vero la giurisprudenzaindividua un quadrodiverso. La sentenza n.9556/02 della Cassazioneafferma che il rapporto tracasa di cura e paziente consistenella messa a disposizionedi personale medicoausiliario e paramedico enella messa a disposizionedei medicinali e delle attrezzaturenecessarie.Secondo la Suprema Corte,nei rischi di impresa dellaclinica rientrerebbe an-che quello della distribuzionedelle competenze dei varioperatori, inclusi i mediciche non fanno parte dell’organizzazioneaziendalee pertanto anche quello dieventuali danni conseguenzadel loro operato.In seguito, la Cassazione haaffermato che nel ricoverodel paziente in una struttura,pubblica o privata, siconfigura un rapporto contrattualetra le parti, indipendentementedall’esisten-za di specifiche pattuizioniscritte a riguardo.Ciò premesso, dunque, peri danni causati dal medicoè stata configurata una responsabilitàsolidale dellastruttura sanitaria e più precisamentequesta responsabilitàè stata ricondotta allafattispecie di cui all’art.1228 del Codice civile, secondoil quale “salva diversavolontà delle parti, il debitoreche si vale dell’operadi terzi risponde anchedei fatti dolosi o colposi dicostoro”, sul punto si vedaCass. n. 13953/07.I suddetti principi sono statifatti propri dalle SezioniUnite che hanno ritenutoirrilevante il fatto che il pazientesi sia rivolto ad unastruttura del servizio sanitarionazionale, convenzionata,privata o ad un medicodi fiducia che abbiaeseguito l’intervento pressoquest’ultima, in entrambii casi è stata configuratala responsabilità contrattualedella struttura interessata(Cass., SS.UU. n.577/08). •(*) Avvocatodel Foro di Milano,professore all’Universitàdi Milano – Bicocca63

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