09.08.2015 Views

IL GIORNALE DELLA dei Medici e degli Odontoiatri ... - Enpam

IL GIORNALE DELLA dei Medici e degli Odontoiatri ... - Enpam

IL GIORNALE DELLA dei Medici e degli Odontoiatri ... - Enpam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PREVIDENZALimitata l’adesioneai Fondi per i pensionatiIpensionati di vecchiaia ocoloro che abbiano raggiuntoil limite di età perottenere il trattamento pensionisticonon possono aderirea forme di previdenzacomplementare. Possonoinvece iscriversi i pensionatidi anzianità a condizioneche l’iscrizione avvengaalmeno un anno primadel compimento dell’etàprevista per il pensionamentodi vecchiaia.Lo ha precisato la Covip, laCommissione di vigilanzasui Fondi di previdenzacomplementare, con unadeliberazione concernentegli orientamenti in materiadi adesione alle forme pensionistichecomplementarida parte <strong>dei</strong> pensionati.Con riferimento al decretolegislativo n. 252 del 5 dicembre2005, era stata rappresentataalla Commissionel’esigenza di precisazioniin merito alla possibilitàper i pensionati di aderirealle forme pensionistichecomplementari. Al riguardo,sotto il profilo normativo,sono da rilevare le disposizionicontenute negliartt. 8, comma 11, e 11comma 2 del decreto legislativostesso.In particolare secondo l’art.8, comma 11, “La contribuzionealle forme pensionistichecomplementari puòproseguire volontariamenteoltre il raggiungimentodell’età pensionabile previstadal regime obbligatoriodi appartenenza, a condizioneche l’aderente, alla datadel pensionamento, possafar valere almeno un annodi contribuzione a favoredelle forme di previdenzacomplementare. È fattasalva la facoltà del soggettoche decida di proseguire volontariamentela contribuzione,di determinare autonomamenteil momento difruizione delle prestazionipensionistiche”. Secondol’art. 11, comma 2 “Il dirittoalla prestazione pensionisticasi acquisisce al momentodella maturazione<strong>dei</strong> requisiti di accesso alleprestazioni stabiliti nel regimeobbligatorio di appartenenza,con almeno cinqueanni di partecipazione alleforme pensionistiche complementari”.L’ordinamento dunque nondisciplina specificamente lapossibilità di adesione <strong>dei</strong>pensionati ma si limita aprevedere la facoltà di continuarea contribuire ancheoltre il raggiungimento dell’etàpensionabile purché alladata del pensionamentol’iscritto possa vantare almenoun anno di contribuzionealle forme di previdenzacomplementari. Ilpunto nodale della questione,ha fatto rilevare la Covip,risiede nell’interpretazionedella espressione “raggiungimentodell’età pensionabile”e “data del pensionamento”contenute nell’art.8, comma 11 del decretolegislativo 252/2005.È da ritenersi che per raggiungimentodell’età pensionabile,possa intendersi,È da ritenersi che per “raggiungimentodell’età pensionabile” possa intendersiil compimento dell’età previstanel regime obbligatoriodi appartenenza per il conseguimentodella pensione di vecchiaiain assenza di ulteriori specificazioni,il compimento dell’etàprevista nel regime obbligatoriodi appartenenzaper il conseguimento dellapensione di vecchiaia. Si reputa,altresì, che a tale concetto,per logica connessione,possa ricondursi ancheil successivo riferimento “alladata del pensionamento”.Tenuto conto di quanto rilevato,in base al combinatodelle norme sopra richiamate,per i titolari di pensionedi vecchiaia o, comunque,per coloro che abbianoraggiunto il limite dietà previsto per il conseguimentodi tale trattamentopensionistico, l’adesione alleforme di previdenza complementarerisulta pertantopreclusa. Per tali pensionati,la disciplina del settoreammette solo la possibilitàdi continuare la contribuzionesu posizioni aperte inforza di adesioni avvenutealmeno un anno prima delladata del pensionamento.Diversa è invece la situazione<strong>dei</strong> titolari di pensionedi anzianità che non abbianoraggiunto l’età pensionabileprevista nel regimeobbligatorio di appartenenzaper il conseguimentodel trattamento pensionisticodi vecchiaia. Per talisoggetti, l’adesione alle formedi previdenza complementareappare ammissibilein presenza della medesimacondizione previstaper continuare a contribuirealle forme di previdenzacomplementare indicatadall’art. 8, comma 11, ossiadella circostanza chel’iscrizione avvenga almenoun anno prima del compimentodell’età pensionabilestabilita per il regime diprevidenza obbligatoria diappartenenza. Ricorrendoquesta condizione, il soggettoche prosegue volontariamentela contribuzione,oltre il compimento dell’etàpensionabile, potrà determinareautonomamenteil momento della fruizionedella prestazione, una voltaconseguito il requisitominimo di almeno cinqueanni di partecipazione alleforme pensionistiche complementari.•C. T.9 - 20117

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!