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IL GIORNALE DELLA dei Medici e degli Odontoiatri ... - Enpam

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PREVIDENZARicongiunzione, negatoil recupero <strong>dei</strong> contributidi Claudio TestuzzaIcontributi, relativi alla ricongiunzione<strong>dei</strong> periodiassicurativi prodotti in diversesedi e versati alle Casse<strong>dei</strong> liberi professionisti,non possono essere restituitiall’interessato qualora nonabbia maturato il diritto altrattamento pensionistico.Lo ha affermato, in passato,la Corte costituzionale conla sentenza n. 439/05. Laquestione, che era stata postain giudizio di legittimitàcostituzionale, risiedeva nellanorma per la ricongiunzione<strong>dei</strong> periodi assicurativiai fini previdenziali per iliberi professionisti, previstadall’articolo 8 della legge n.45 del 5 marzo 1990.In particolare, nel corso diun procedimento civile cheriguardava un libero professionistae la Cassa di previdenzaed assistenza a favore<strong>dei</strong> dottori commercialisti,il tribunale aveva adombratol’incostituzionalità,con riferimento all’articolo3 della Costituzione, dell’indicazionelegislativa con cuisi dispone che nei confronti<strong>dei</strong> soggetti che si siano avvalsidella facoltà della ricongiunzionenon si applical’articolo 21 della legge n. 21del 29 gennaio 1986, checonsente a coloro che cessanodall’iscrizione alla Cassasenza aver maturato il dirittoalla pensione, ed eventualmenteai propri eredi chenon abbiano diritto alla pensioneindiretta, di richiederela restituzione delle sommeversate a titolo di contribuzionealla Cassa di appartenenza.Inoltre venivasottolineato, dallo stesso tribunale,che la norma censurataappariva irragionevoleanche perché, mentre la ricongiunzionenon comportaalcun onere per la Cassa,costituisce un arricchimentoprivo di causa il trattenimento<strong>dei</strong> contributi versatidal professionista senza alcunaprestazione costui o isuoi eredi abbiano conseguito.I rappresentanti della Cassaavevano rilevato, invece, chel’articolo 3 della Costituzioneera stato richiamato solamentesotto il profilo dellaviolazione del principio diuguaglianza e senza alcun riferimentoa quello di ragionevolezzae che la stessaCorte, con una precedentesentenza, aveva sottolineatoche l’invocato principio nonpotesse essere utilizzato perestendere situazioni di privilegio.Peraltro non sussistevaneppure l’ipotesi di unarricchimento della Cassamedesima, in quanto data lanatura solidaristica <strong>dei</strong> sistemiprevidenziali non èconfigurabile un generale dirittoper gli assicurati, i qualinon abbiano comunquegoduto le prestazioni attese,di ottenere la restituzione diquanto versato agli enti previdenzialidi appartenenza,essendo il versamento <strong>dei</strong>contributi finalizzato al conseguimentodi un interessecollettivo.La Corte costituzionale havalutato, preliminarmente,che sebbene la ricongiunzionedelle posizioni previdenzialipresso gestioni diversesia un istituto a caratteregenerale, la restituzione<strong>dei</strong> contributi è di carattereeccezionale ed è prevista solamentea favore di determinatecategorie professionalie non regolata da normeuniformi. La domandadi ricongiunzione è, poi, irrevocabilecon la formale accettazioneoppure tramite ilversamento, anche parziale,dell’importo dovuto.La riconducibilità della domandaad una libera sceltadell’assicurato, unitamenteal carattere eccezionale dellarestituzione <strong>dei</strong> contributi,fa sì che, qualora la facoltàdi ricongiunzione vengaesercitata, non possa essereaffermata l’irragionevolezzadella scelta legislativa dellaregola generale, ossia quelladell’inesistenza di un dirittoalla restituzione. Vizi diirragionevolezza non vengonoriscontrati dalla Corteneppure riguardo l’indebitopagamento dell’assicuratoovvero dell’arricchimentosenza causa che la Cassaconseguirebbe essendo, appunto,i versamenti giustificatidalle situazioni e legislazioniesistenti e dalla circostanzache trattasi, comunque,di un sistema solidaristico.Per queste determinazioni furespinta, in quanto non fondata,la questione di legittimitàcostituzionale dell’articolo8 della legge 45/90 equindi confermata la non restituzione<strong>dei</strong> contributi versatiai fini della ricongiunzionenel caso in cui il lavoratorenon raggiunga il dirittoal trattamento pensionistico.•69 - 2011

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