09.08.2015 Views

CITTA’ DI PINEROLO

Igiene ambientale e benessere degli animali - Comune di Pinerolo

Igiene ambientale e benessere degli animali - Comune di Pinerolo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 8 - Divieti generali1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con levigenti disposizioni.2. E’ altresì vietato aizzare cani e/o animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di persone, altrianimali e/o provocare danneggiamenti a cose.3. E’ vietato tenere animali di qualunque specie in isolamento e/o condizioni d’impossibile controlloquotidiano del loro stato di salute. E’ vietato inoltre detenere animali in spazi angusti, garage, cantine eanfratti in condizioni di scarsa o eccessiva visibilità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessivainsolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell’acqua e del cibonecessari; più in generale è vietato detenere qualsiasi animale in condizioni climatiche e di postura tali dadeterminare disagio fisiologico, biologico ed etologico.4. E’ vietato condizionare il possesso di animali imponendo limitazioni in contrasto con le leggi vigenti.Peraltro, nella considerazione che un numero elevato di capi può creare seri problemi igienico sanitari aicondomini, il limite massimo di animali da affezione (cani/gatti) consentito negli alloggi in condominio nonpuò superare i quattro capi, escluse cucciolate fino alla fine del periodo di svezzamento.5. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di canio altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle orenotturne (22,00 – 07,00), con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti. A seguito di segnalazionidi simili situazioni sarà compito delle autorità preposte intervenire per verificare se sussistono gli estremi diun maltrattamento.6. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di:• casi di trasporto e di ricovero per cure;• di uccelli, piccoli roditori o animali per i quali risulta necessaria la detenzione in gabbia.7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti(angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, osottoponendo l’animale a doping cosi come definito dall’art. 1, commi 2 e 3 della Legge 376/2000.8. E’ vietato utilizzare animali di qualsiasi specie anche selvatica per il pubblico divertimento in contrastoalla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e combattimenti tra animali.9. E’ vietata su tutto il territorio comunale la vendita, l’esposizione, la detenzione di animali coloratiartificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall’assunzione di alimenti naturali tipici dellaspecie.10. E’ vietato trasportare qualsiasi specie di animale non isolato dall'abitacolo dei passeggeri o non contenutoin idonee gabbie.11. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o dannifisici anche temporanei.12. E’ vietata ogni forma di mutilazione degli animali da compagnia destinata a modificarne la morfologia ascopo puramente estetico e non finalizzata a scopi terapeutici, con particolare riferimento a:- recisione corde vocali;- taglio delle orecchie;- taglio della coda;- asportazione delle unghie e dei denti.Gli interventi effettuati in violazione del presente articolo sono da considerarsi maltrattamento.13. Sono vietati su tutto il territorio del comune di Pinerolo l’uso di collari elettrici e collari con punte rivolteverso l’interno, o dotati di congegni atti a provocare disagio, paura, sofferenza od a stimolare reazioni diaggressività da parte degli animali stessi.Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specieappartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinanol'esercizio della caccia, della pesca e della normativa sanitarie.Art. 10 - Abbandono di animali1. Su tutto il territorio comunale, compresi i corpi idrici, è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!