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CITTA’ DI PINEROLO

Igiene ambientale e benessere degli animali - Comune di Pinerolo

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1. Gli uccelli dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologichedella specie.2. Gli uccelli detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e icontenitori dell’acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.3. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche deglianimali in modo che in ogni voliera gli animali possono muoversi comodamente e distendere le ali.4. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte. Se le condizioni del localelo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle ore 09:00 del mattino alle 17:00 delpomeriggio.5. L’alimento e l’acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per lespecie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatori che consentano agli animali di stazionarecomodamente.6. E’ vietata la rimozione o la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specieminacciate e in via di estinzione e di tutti i volatili presenti sul territorio. L’atto va segnalato agli organismicompetenti per Legge. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni a chi rimuove o distrugge i nididegli uccelli citati è fatto obbligo di sostituire i nidi rimossi o distrutti con nidi artificiali.7. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo dinidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed afronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali8. L’opera di potatura ed abbattimento degli alberi, qualora effettuata nel periodo riproduttivo degli uccelli,deve prevedere l’adozione di misure idonee ad evitare la morte dei nidiacei e/o la distruzione dei nidi.Art. 43 - Popolazione di “Columba Livia” varietà domestica1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dicolombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibriodell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o deiresponsabili i seguenti interventi:- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allostanziamento dei colombi (dissuasori anti-stanziamento, reti di protezione, repellenti visivi). Ogni interventodovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l’uso di dissuasori antistazionamentocostituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite.2. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allostato libero, salvo nelle eventuali aree individuate dal Servizio Veterinario dell’Asl territorialmentecompetente e adeguatamente segnalate.3. E’ vietato il rilascio in ambiente di volatili, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione deirilasci ad opera dei CRAS autorizzati (Centro Recupero Animali Selvatici).Art. 44 – Detenzione di animali acquaticiTITOLO VII: ANIMALI ACQUATICI1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alleesigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguatomovimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acquale cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.2. E’ vietato tenere pesci all’interno di bottiglie, bicchieri, fioriere o altri vasi decorativi.3. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali è fattoassolutamente divieto di:- conservare ed esporre sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pescavivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosi detti frutti di mare) al di fuori di adeguate vaschemunite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua;- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei e detenerli sul ghiaccio;- procedere alla macellazione in pubblico dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio.4. Considerato che le tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona costituiscono una grave formad'inquinamento ambientale per la fauna autoctona, è fatto divieto ai detentori delle stesse di abbandonarle in16

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