LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 07-03-1995 REGIONE CALABRIA ...

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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 07-03-1995REGIONE CALABRIANorme sulla classificazione degli esercizi ricettiviextralberghieri.Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIAN. 25del 13 marzo 1995Il Consiglio Regionale ha approvato.Il Commissario del Governo ha appostoil visto.Il Presidente della Giunta Regionalepromulga la seguente legge:ARTICOLO 1Definizione1. E' attività ricettiva di tipo extralberghieroquella direttaalla produzione di servizi per ospitalità esercitatanellestrutture ricettive di cui alla presente legge.2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sonoclassificati,per esigenze di pubblico interesse e ai fini di unacorrettaospitalità turistica, in base ai requisiti indicatinelle tabelleallegate.ARTICOLO 2Finalità1. La presente legge disciplina l' attività digestione diesercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizituristicie determina i criteri per la loro classificazione sulla

<strong>LEGGE</strong> <strong>REGIONALE</strong> N. 4 <strong>DEL</strong> <strong>07</strong>-<strong>03</strong>-<strong>1995</strong><strong>REGIONE</strong> <strong>CALABRIA</strong>Norme sulla classificazione degli esercizi ricettiviextralberghieri.Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE <strong>DEL</strong>LA <strong>REGIONE</strong> <strong>CALABRIA</strong>N. 25del 13 marzo <strong>1995</strong>Il Consiglio Regionale ha approvato.Il Commissario del Governo ha appostoil visto.Il Presidente della Giunta Regionalepromulga la seguente legge:ARTICOLO 1Definizione1. E' attività ricettiva di tipo extralberghieroquella direttaalla produzione di servizi per ospitalità esercitatanellestrutture ricettive di cui alla presente legge.2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sonoclassificati,per esigenze di pubblico interesse e ai fini di unacorrettaospitalità turistica, in base ai requisiti indicatinelle tabelleallegate.ARTICOLO 2Finalità1. La presente legge disciplina l' attività digestione diesercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizituristicie determina i criteri per la loro classificazione sulla


ase deglielementi strutturali e dei servizi assicurati.ARTICOLO 3Esercizi extralberghieri1. Sono esercizi extralberghieri:a) residenze di campagna;b) case ed appartamenti per vacanza;c) case per ferie;d) case religiose di ospitalità ;e) centri soggiorno studi;f) centri di vacanza per ragazzi;g) ostelli per la gioventù ;h) rifugi escursionistici e di montagna;i) affittacamere.ARTICOLO 4Residenze di campagna1. Le residenze di campagna sono eserciziextralberghieri,dotati di camera con eventuale angolo cottura e/ o diappartamenti con servizio autonomo di cucina, situati inaperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivatidallaristrutturazione e dall' ammodernamento di villepadronali ocasali rurali, inseriti in contesti ambientali di valorenaturalistico e paesaggistico e dotati di servizi diristorazionenonchè eventualmente di attrezzature sportive ericreative.2. L' esercizio dell' attività ricettiva dellaresidenza dicampagna è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalComune,previa istruttoria espletata dall' Azienda di PromozioneTuristica, che acquisisce la seguente documentazione:a) domanda contenente, fra l' altro, la denominazionedell' esercizio e la sua ubicazione;b) planimetria dell' immobile con l' indicazione dell'uso


cui sono destinati i vari locali, in originale o in copiaautenticataa norma di legge, vistata dal Comune e accompagnatada copia conforme della concessione edilizia;c) relazione tecnica descrittiva a cura delresponsabile delprogetto;d) certificato di iscrizione del titolare o gestore odel preposto,al REC (Registro Esercenti Commercio) - Impreseturistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto aquelladella domanda; in caso di società , certificato diiscrizionedel legale rappresentante o di un institore dallo stessopreposto;e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco didatanon antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascunacamera dei posti letto autorizzati;f) certificato o nulla osta provvisorio di prevenzioneincendi,ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successivemodificazioni;g) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe dapraticare.3. L' Azienda di Promozione Turistica accerta laregolaritàe la completezza della documentazione e verifica, sentitol' Assessorato regionale al turismo, che nel territorioregionale la denominazione dell' esercizio sia tale danoningenerare confusione anche con altri esercizi ricettiviocontraddistinti da marchi che prevedono, per l' utilizzodi taledeterminazione, particolari requisiti. Inoltre accertache ladenominazione non sia stata attribuita ad altro esercizioricettivo in attività o ad altro esercizio ricettivocessato. Inquest' ultimo caso, l' uso della denominazione deveessereautorizzato formalmente dal titolare dell' aziendacessata.4. L' istruttoria per la classificazione, a seguito disopralluogoeffettuato dal personale dipendente dell' Azienda, siconclude con la proposta tecnica di classificazione allaGiunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Aziendastessa.5. La Giunta regionale attribuisce, con propriadeliberazione,la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di Promozione Turistica. L' Assessoratoregionaleal turismo cura la notifica del provvedimento al Comune eall' Azienda competenti per territorio.6. Le residenze di campagna sono classificate in unica


categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatoridicui alla Tabella allegato A.ARTICOLO 5Case e appartamenti per vacanze1. Sono case e appartamenti per vacanze gli eserciziricettiviaperti al pubblico gestiti unitariamente eimprenditorialmentein forma professionale organizzata e continuativa,costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascunaunità abitativaè composta da uno o più locali arredati e dotati diservizi igienici e di cucina autonomi, destinati adalloggio dituristi per una permanenza minima di sette giorni emassimadi tre mesi.2. Nella gestione delle case e appartamenti pervacanzesono assicurati i seguenti servizi essenziali per ilsoggiornodegli ospiti, compresi nel prezzo dell' alloggio:- pulizia unità abitative;- fornitura di biancheria;- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas eriscaldamento;- manutenzione delle unità abitative e degli arredi.3. Le case e appartamenti per vacanze devonorispondereai requisiti igienico - edilizi previsti dalla normativavigentee di regolamenti comunali.4. L' esercizio dell' attività ricettiva di case eappartamentiper vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalComune, previa istruttoria espletata dall' Azienda diPromozioneTuristica che acquisisce la seguente documentazione:a) domanda contente, fra l' altro, la denominazionedell' esercizio e la sua ubicazione;b) planimetria dell' immobile con l' indicazione dell'usocui sono destinati i vari locali, in originale o in copiaautenticataa norma di legge, vistata dal Comune e accompagnatada copia conforme della concessione edilizia;c) relazione tecnica descrittiva a cura delresponsabile del


progetto;d) certificato di iscrizione del titolare o gestore odel preposto,al REC - Imprese turistiche di data non antecedentea tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso disocietà ,certificato di iscrizione del legale rappresentante o diun institore dello stesso preposto;e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco didatanon antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascunacamera dei posti letto autorizzati;f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzioneincendi,ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successivemodificazioni;g) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe dapraticare.5. L' Azienda di Promozione Turistica accerta laregolaritàe la completezza della documentazione e verifica, sentitol' Assessorato regionale al turismo, che nel territorioregionale la denominazione dell' esercizio sia tale danoningenerare confusione anche con altri esercizi ricettiviocontraddistinti da marchi che prevedono, per l' utilizzodi taledenominazione, particolari requisiti. Inoltre, accertache ladenominazione non sia stata attribuita ad altro esercizioricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. Inquest'ultimo caso, l' uso della denominazione deve essereautorizzatoformalmente dal titolare dell' azienda cessata.6. L' istruttoria per la classificazione, a seguito disopralluogoeffettuato da personale dipendente dell' Agenzia, siconclude con la proposta tecnica di classificazione allaGiunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Aziendastessa.7. La Giunta regionale attribuisce, con propriadeliberazione,la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L' Assessoratoregionaleal turismo cura la notifica del provvedimento al Comune eall' Azienda competenti per territorio.8. Le case e appartamenti per vacanze sonoclassificatein un' unica categoria tenuto conto dei requisiti minimiobbligatoridi cui alla Tabella allegato B.


ARTICOLO 6Case per ferie1. Sono case per ferie le strutture ricettiveattrezzate peril soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, aldifuori dei normali canali commerciali e promozionali, daentipubblici, associazioni o enti religiosi operanti senzascopo dilucro per il conseguimento di finalità sociali,culturali,assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti oaziende peril soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.2. Nelle case per ferie possono altresì essereospitatidipendenti e relativi familiari di altre aziende eassistiti daglienti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulataappositaconvenzione.3. Nelle case per ferie è garantita non solo laprestazionedei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilitàdistrutture e servizi che consentano di perseguire lefinalità dicui al comma 1.4. I complessi possono altresì essere dotati diparticolaristrutture che consentano il soggiorno di gruppiautogestitisecondo autonome modalità organizzative, compresa ladisponibilitàdi cucina e punti cottura per uso autonomo,sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.ARTICOLO 7Case Religiose di Ospitalità1. Nell' ambito della categoria delle case per ferie,sonoclassificate case religiose di ospitalità quellecaratterizzate


dalle finalità religiose dell' ente gestore che offra, apagamento,ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni,a chiunque la richieda nel rispetto del caratterereligiosodell' ospitalità stessa e con accettazione delleconseguenti regoledi comportamento e limitazioni di servizio. A tal finel' orario di chiusura dell' esercizio al pubblico èfissato alleore 21,00 nella stagione autunno - inverno e alle ore22,00nella stagione primavera - estate.2. A questo fine, sono considerati enti religiosi glientiecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio1985,n. 222.3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1lecase di convivenza religiosa, ancorchè possano esserviammessi,mediante determinazione discrezionale di cui ne ha laresponsabilità , ospiti temporanei nella forma e nellapartecipazionealla vita della rispettiva comunità .4. Resta fermo l' obbligo degli enti di cui al comma2,ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversaclassificazione delle strutture da loro dipendenti.ARTICOLO 8Requisiti tecnici e igienico - sanitari1. Le case per ferie devono possedere i requisitiprevistidai regolamenti igienico - edilizi comunali.2. In particolare devono avere:a) una superficie minima delle camere, al netto di ognilocale accessorio, di mq 8 per le camere a un letto, mq14per le camere a 2 letti con un incremento di superficiedi mq4 per ogni letto in più , per un massimo di 4 posti lettopercamera; altezza dei locali secondo le previsioni deiregolamentidi ogni singolo Comune;b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10postiletto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui


sopranon si computano le camere dotate di servizi igieniciprivati;c) arredamento minimo per le camere da letto compostoda letto, sedia o sgabello, scomparto, armadio perpersona,cestino rifiuti per camera;d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala dapranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per iprimi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto inpiù ;e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendiosecondole disposizioni vigenti e le prescrizioni,rispettivamente, dell'ENPI - CEI e dei Vigili del Fuoco;f) cassetta di pronto soccorso come da indicazionedell'autorità sanitaria;g) servizio telefonico ad uso comune e serviziocitofonicointerno.ARTICOLO 9Obblighi amministrativi1. L' esercizio dell' attività ricettiva nelle caseper ferie èsoggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previaistruttoria espletata dalla Agenzia di PromozioneTuristica,che acquisisce la seguente documentazione:a) domanda contenente, fra l' altro, la denominazionedell' esercizio e la sua ubicazione;b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe dapraticare;c) dichiarazione concernente il tipo di gestione chedevein ogni caso garantire l' uso delle strutture in rapportoallefinalità per cui è autorizzato il complesso;d) dichiarazione dei periodi di apertura.2. L' autorizzazione all' esercizio può comprenderelasomministrazine di cibi e bevande limitatamente alle solepersone alloggiate, nonchè a coloro che possonoutilizzarela struttura in conformità alle finalità sociali cui alstessaè destinata.


ARTICOLO 10Centri Soggiorno Studi1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unicacategoria,gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalitàfinalizzataalla educazione e formazione in strutture dotate diadeguateattrezzature per l' attività didattica e convegnisticaspecializzata.2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Entipubblici,Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati,operanti nel settore della formazione.3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati perilsoggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisitiminimiprevisti per le strutture alberghiere classificate a duestelle aisensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26.ARTICOLO 11Obblighi Amministrativi1. L' esercizio dell' attività ricettiva dei centrisoggiornostudi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalComune,previa istruttoria espletata dall' Agenzia di PromozioneTuristicache acquisisce la seguente documentazione:a) domanda contenente, fra l' altro, la denominazionedell' esercizio e la sua ubicazione;b) planimetria dell' immobile con l' indicazione dell'usocui sono destinati i vari locali, in originale o in copiaautenticataa norma di legge, vistata dal Comune e accompagnatada copia conforme della concessione edilizia;c) relazione tecnica descrittiva a cura del


esponsabile delprogetto;d) certificato di iscrizione del titolare o gestore odel preposto,al REC - Imprese turistiche di data non antecedentea tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso disocietà ,certificato di iscrizione del legale rappresentante di uninstitore dallo stesso preposto;e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco didatanon antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascunacamera dei posti letto autorizzati;f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzioneincendi,ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successivemodificazioni;g) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe dapraticare.2. L' autorizzazione all' esercizio dell' attivitàpuòcomprendere la somministrazione di cibi e bevandelimitatamentealle sole persone alloggiate nonchè a coloro che possonoutilizzare la struttura in conformità alle finalità cuila stessaè destinata.ARTICOLO 12Ostelli per la gioventù1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettiviattrezzatiper il pernottamento e un soggiorno non superiore a tregiorni dei giovani e degli accompagnatori di gruppi digiovani.ARTICOLO 13Centri di vacanza per ragazzi1. Sono classificati centri di vacanza per ragazzi -quellicaratterizzati dal tipo della clientela - individuata di


normain ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamenteneiperiodi di vacanze estive e/ o invernali finalizzatioltre che lasoggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.2. Nei centri di vacanza per ragazzi deve essereassicuratainoltre la presenza continuativa di personalespecializzatonel settore pedagogico nonchè di personale medico o,tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria conmedicoe/ o struttura sanitaria per la necessità di un prontointervento.ARTICOLO 14Norme comuni per Ostelli per la gioventùe per Centri di vacanze per ragazzi1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri divacanze perragazzi deve essere garantita non solo la prestazione deiservizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità distrutturein spazi interni e/ o aperti e servizi che consentano diperseguirele finalità proprie dell' esercizio.2. I complessi possono essere, altresì dotati diparticolaristrutture e esercizi che consentano il soggiorno digruppi, quali servizio di tavola calda, self - service inappositolocale dimensionato in rapporto al numero globale deipostiletto.3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanzeperragazzi devono possedere i requisiti previsti dairegolamentiigienico - edilizi comunali. In particolare devonoavere:a) camere a più posti letto con possibilità di postilettoanche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo leprevisionidel regolamento edilizio di ogni singolo Comune;b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 postiletto, 1lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non


sicomputano le camere dotate di servizi igienici privati;c) arredamento minimo per le camere da letto compostoda letto, sedia o sgabello, scomparto armadio perpersona,cestino rifiuti per ogni camera;d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distintidalla sala da pranzo;e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendiosecondole disposizioni vigenti e le prescrizioni,rispettivamente, dell'ENPI - CEI e dei Vigili del Fuoco;f) cassetta di pronto soccorso come da indicazionedell'autorità sanitaria;g) servizio telefonico ad uso comune.4. L' esercizio dell' attività ricettiva è soggettaadautorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoriaespletatadall' Azienda di Promozione Turistica che acquisisce laseguentedocumentazione:a) domanda contente, fra l' altro, la denominazionedell' esercizio e la sua ubicazione;b) dichiarazione dell' attrezzatura e delle tariffe dapraticare;c) dichiarazione concernente il tipo di gestione chedevein ogni caso garantire l' uso delle strutture in rapportoallefinalità per cui è autorizzato il complesso;d) dichiarazione dei periodi di apertura.5. L' autorizzazione all' esercizio può comprenderelasomministrazione di cibi e bevande limitatamente allesolepersone alloggiate nonchè a coloro che possanoutilizzare lastruttura in conformità alle finalità sociali cui lastessa èdestinata.ARTICOLO 15Rifugi Escursionistici e di Montagna1. Sono rifugi escursionistici e di montagna lestruttureidonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e


daenti associazioni operanti nel settore dell'escursionismo.nonchè da privati.3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per ilricoveroed il pernottamento degli ospiti.4. In particolare dispongono di:a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti ebevande;c) spazio attrezzato per il pernottamento;d) alloggiamento riservato per il gestore qualora sitrattidi rifugio custodito;e) cassette di pronto soccorso;f) telefono o, nel caso di impossibilità di allacciotelefonico,di apparecchiatura di radio - telefono o similari.5. Qualora vi sia la possibilità , i servizi di cui alcomma4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugiodovràdisporre di locale di fortuna sempre aperto, nonchè diserviziigienico sanitari.6. I rifugi escursionistici e di montagna devonopossederei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti pergliostelli della gioventù con la sola eccezione del localedisoggiorno, dovendo essere dotata la strutturasemplicemente diun locale comune utilizzato anche per il consumo dialimentie bevande.7. L' esercizio dell' attività dei rifugiescursionistici e dimontagna e subordinata ad autorizzazione rilasciata dalComune, previa istruttoria espletata dall' Azienda diPromozioneTuristica.8. Alla domanda di autorizzazione è allegato unprospettoesterno, una planimetria dei locali ed una relazionetecnico - descrittiva del fabbricato che indica:altitudine dellalocalità , tipo di costruzione, vie di accesso,dichiarazionedell' attrezzatura della tariffa da praticare,dichiarazione deiperiodi di apertura.9. L' Azienda di promozione turistica accerta che ilcustodesia a conoscenza della zona, delle vie di accesso alrifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso piùvicini eche sia in possesso delle cognizioni necessarie pereffettuare


un primo intervento di soccorso.ARTICOLO 16Esercizi di affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestitedaprivati i quali, ad integrazione del proprio redditofamiliare,utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, dianoospitalità , per un periodo non inferiore a sette giorni,in nonpiù di sei camere per dodici posti letto, ubicate in unostessostabile.2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro iqualiaffittano abitualmente non più di due appartamentimobiliatiper una capacità ricettiva complessiva non superiore asei camere per dodici posti letto.3. Eventuale deroga all' obbligo di permanenza dialmenosette giorni può essere concessa per periodi determinatied in occasione di particolare situazione, richiedentiulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giuntaregionale a seguitodi motivata richiesta della competente Azienda diPromozioneTuristica.4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresìconcessaper tutto l' arco dell' anno solo agli affittacamere cheesercitano attività ricettive in località ricomprese interritoricomunali privi di ricettività alberghiera.5. Gli affittacamere sono classificati in unicacategoria,tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cuiallaTabella allegato C.6. I locali destinati all' esercizio di affittacameredevonopossedere le caratteristiche strutturali ed igienicoediliziepreviste per i locali di abitazione e regolamentoigienicoedilizio comunale.7. L' esercizio della attività ricettiva è soggettoadautorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria


legge 17 agosto 1942, n. 1150 o piano di recupero di cuiallalegge 5 agosto 1978, n. 457.Riferimenti Normativi ATTIVIRIFERIMENTO INTERPRETATIVODecreto Ministeriale del 1968ARTICOLO 18Disciplina Tributaria1. L' autorizzazione per l' esercizio di attivitàricettiveextralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioniregionalidi cui ai Decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 e23 gennaio 1992, n. 31 e successive modificazioni edintegrazionistatali e regionali.2. Per gli adempimenti di cui al punto 1, i seguentiesercizi,ai soli fini tributari, sono equiparati:a) Per le residenze di campagna alle strutture ricettivealberghiereclassificate a due stelle;b) i centri soggiorno studi - le case e appartamentipervacanze - i rifugi escursionistici e di montagna - lecasereligiose di ospitalità - alle >;c) i centri di vacanza per ragazzi agli >.Riferimenti Normativi ATTIVIRIFERIMENTO INTERPRETATIVOLegge Statale Numero 230 del 1991RIFERIMENTO INTERPRETATIVOLegge Statale Numero 31 del 1992ARTICOLO 19


ALLEGATO 3Allegato C C1) Requisiti obbligatori per la classificazione degliesercizi di affittacamere (camere mobiliate)1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;2. Arredamento funzionale composto da:- letto per persona;- comodino per letto con lampada;- tavolo;- sedia per letto;- armadio;- specchio con presa corrente;- cestino rifiuti.3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda efredda;4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;5. Riscaldamento;6. Fornitura costante di energia elettrica;C2) Requisiti minimi obbligatori per la classificazionedegliesercizi di affittacamere (appartamenti mobiliati)1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;2. Arredamento dell' unità abitativa funzionale e dibuona fattura composto da:- letto;- comodino per letto con lampada;- una sedia per letto;- armadio;- tavolo da pranzo con sedie;- divano;- cucinino o angolo cottura composto da lavello, pianodi cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante epensili.3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acquacalda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno odoccia e specchio con presa corrente;4. Chiamata di allarme in ogni bagno;5. Fornitura costante di energia elettrica;6. Riscaldamento.

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