Etudes par pays volume 2, PDF, 346 p., 1,4 Mo - Femise

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11873_2002 Study D2: Poverty, Informal Sector, Health and Labour connessi al well-being producono ulteriori incertezze, fragilità, esclusione sociale e devianza, con la conseguente perdita del controllo e della perdita di efficacia dell’intero impianto della protezione sociale. In simili circostanze è sempre più difficile, in Italia così come negli altri paesi con una economia avanzata, “quadrare il cerchio” che i principi laici e democratici hanno legato, almeno nella concezione della Repubblica, il benessere economico alla coesione sociale ed alla libertà politica. Tale difficoltà diventa macroscopica ed ancora più scomoda se proiettata nelle contraddizioni del sistema nazionale di protezione sociale, dove ad un periodo di espansione del welfare, della cittadinanza, della spesa pubblica, si va gradatamente sostituendo un sistema che è stato beffardamente definito “Stato asociale” (Boeri 2000), che dissemina di “trappole” (cfr. Ferrera 1998) il percorso di sviluppo della società italiana, anziché promuovere garanzie. Nuove opportunità di inserimento sociale – ad esempio per le donne -, e nuove speranze di riscatto della povertà – per gli immigrati che provengono dalle società “in via di sviluppo” – si accompagnano a crescenti rischi di emarginazione o di autentica esclusione in una società che – con maggiore evidenza nei contesti urbani - diviene sempre più complessa, sempre più interdipendente, sempre più pervasa da ambiguità e incertezze che troppo spesso vengono declinate in termini di precarietà nelle chances di vita. FONDAZIONE CENSIS 205

11873_2002 Study D2: Poverty, Informal Sector, Health and Labour 4. CRIME 4.1. Definitions Nella Costituzione della Repubblica Italiana l’Articolo 27 precisa che “la responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Altri articoli, (111, 112 e 113) regolano le “Norme sulla giurisdizione” ed il primo di essi regola i diritti dell’accusato: “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo”. La legge penale italiana è regolata dal Codice penale ed obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano ne l territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. 4.2. Policy and Legislation La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. Le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione (fino a 24 anni), la multa, l’arresto e l’ammenda. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda. FONDAZIONE CENSIS 206

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4. CRIME<br />

4.1. Definitions<br />

Nella Costituzione della Repubblica Italiana l’Articolo 27 precisa che “la<br />

responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole<br />

sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti<br />

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del<br />

condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle<br />

leggi militari di guerra. Altri articoli, (111, 112 e 113) regolano le “Norme<br />

sulla giurisdizione” ed il primo di essi regola i diritti dell’accusato: “Nel<br />

processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel<br />

più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei<br />

motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle<br />

condizioni necessari per pre<strong>par</strong>are la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al<br />

giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono<br />

dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di<br />

persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di<br />

ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non<br />

comprende o non <strong>par</strong>la la lingua impiegata nel processo”. La legge penale<br />

italiana è regolata dal Codice penale ed obbliga tutti coloro che, cittadini o<br />

stranieri, si trovano ne l territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal<br />

diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.<br />

4.2. Policy and Legislation<br />

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri,<br />

si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima<br />

o dal diritto internazionale. Le pene principali stabilite per i delitti sono<br />

l’ergastolo, la reclusione (fino a 24 anni), la multa, l’arresto e l’ammenda.<br />

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale<br />

la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto. Sotto la<br />

denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e<br />

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