PSC 8-9-10 - bei der Föderation der Schweizer Psychologinnen und ...
PSC 8-9-10 - bei der Föderation der Schweizer Psychologinnen und ...
PSC 8-9-10 - bei der Föderation der Schweizer Psychologinnen und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Il procedimento dinanzi alla CD<br />
Con una serie di articoli suddivisa in tre parti, l’avvocato<br />
Michael Vonmoos illustra l’attuale riforma della giurisdizione<br />
interna della FSP sulla base di esempi concreti: la<br />
prima parte si china sullo svolgimento del procedimento<br />
dinanzi alla Commissione deontologica (CD).<br />
La signora X segue da due anni un<br />
trattamento di psicoterapia presso lo<br />
psicoterapeuta nonché amico di famiglia<br />
Y. Da dieci mesi, lo psicoterapeuta<br />
intrattiene una relazione con<br />
Z, la figlia 25enne della sua paziente<br />
X. Poiché Y teme le chiacchiere nella<br />
cerchia di comuni conoscenti e parimenti<br />
non vuole mettere a repentaglio<br />
il redditizio rapporto di terapia,<br />
non informa la sua paziente del rapporto<br />
con sua figlia. Al momento in<br />
cui X viene informata dalla sua amica<br />
Q di tale relazione, è fuori di sé, interrompe<br />
la terapia e inoltra contro Y<br />
un reclamo alla Commissione deontologica<br />
della FSP per violazione del<br />
codice deontologico.<br />
Il reclamo scritto<br />
Facendo capo al modello disponibile<br />
sul sito internet della FSP, X inoltra<br />
reclamo scritto all’indirizzo dell’Amministrazione<br />
della FSP, all’attenzione<br />
del presidente della CD, presenta<br />
due petiti (1. Costatazione della violazione<br />
del codice deontologico da parte<br />
di Y e 2. Adozione di sanzioni adeguate<br />
nei confronti di Y), illustra la<br />
fattispecie, espone i motivi per i quali,<br />
a suo avviso, lo psicoterapeuta Y<br />
ha violato i doveri professionali e<br />
offre l’audizione, in qualità di teste,<br />
dell’amica Q.<br />
L’apertura del procedimento<br />
Il presidente della CD verifica il reclamo<br />
ricevuto e chiede alla reclamante<br />
X di svincolare lo psicoterapeuta<br />
dal suo segreto professionale<br />
nei confronti della CD. Ricevuta la<br />
dichiarazione di svincolo dal segreto,<br />
egli decide di entrare nel merito del<br />
reclamo e designa i membri della<br />
commissione preposti alla trattazione<br />
del caso (il relatore e due giudici a latere).<br />
Essi dirigeranno il procedimento<br />
ed emetteranno infine una decisione.<br />
Y è informato per iscritto del procedimento<br />
pendente nei suoi confronti<br />
ed è invitato a pren<strong>der</strong>e posizione per<br />
iscritto sui rimproveri a lui mossi. Y<br />
conferisce mandato a un avvocato,<br />
contesta nella sua presa di posizione<br />
scritta di intrattenere una relazione<br />
con la figlia Z e chiede la consultazione<br />
degli atti. Il segretariato della CD<br />
gli fissa un termine per consultare<br />
il dossier presso l’Amministrazione<br />
della FSP.<br />
Il termine per il dibattimento<br />
Successivamente alla presa di conoscenza<br />
della presa di posizione e dopo<br />
aver esaminato la fattispecie e la situazione<br />
probatoria, il referente cita<br />
le parti al dibattimento e convoca la<br />
signora Q e la figlia Z quali testimoni.<br />
Il giorno previsto per l’udienza, il convenuto<br />
nella procedura di reclamo Y<br />
si presenta assistito dal suo avvocato.<br />
La ricorrente X si presente assistita<br />
dal suo nuovo psicoterapeuta, quale<br />
persona di fiducia, parimenti reso<br />
attento all’obbligo di segretezza antecedentemente<br />
all’inizio del dibattimento.<br />
In seguito si procede all’audizione<br />
separata di ambo le parti e delle<br />
testimoni. Le loro dichiarazioni sono<br />
verbalizzate e confermate con l’apposizione<br />
della firma.<br />
L’adozione della decisione<br />
Sia le dichiarazioni della teste Q che<br />
quelle della figlia Z sono univoche e<br />
rimuovono ogni dubbio circa l’esistenza<br />
della relazione amorosa fra lo<br />
psicoterapeuta e la figlia Z.<br />
Dopo una breve consultazione in ri-<br />
guardo all’esito delle prove da parte<br />
del collegio di tre membri incaricato<br />
della trattazione del caso, il relatore<br />
convoca le parti nell’aula delle udienze,<br />
espone brevemente la situazione<br />
probatoria e segnala, per la riparazione,<br />
la possibilità, attenuante della<br />
pena, di un accordo bonale fra le parti.<br />
Lo psicoterapeuta Y, pur essendo<br />
del parere di non aver violato il codice<br />
professionale, acconsente alla risoluzione<br />
bonale e s’impegna inoltre ad<br />
abbandonare i contatti con la figlia Z<br />
e a rimborsare a X gli onorari percepiti<br />
negli ultimi dieci mesi per la terapia.<br />
Infine il collegio di tre membri incaricato<br />
della trattazione del caso adotta<br />
la decisione in consi<strong>der</strong>azione della<br />
situazione probatoria, dell’esito della<br />
conciliazione e della prassi adottata<br />
in casi analoghi. Il referente redige<br />
la decisione e la recapita per la sottoscrizione<br />
tramite procedura di circolazione<br />
agli altri membri del collegio<br />
preposto alla trattazione del caso.<br />
La conclusione del procedimento<br />
Due settimane dopo la decisione è<br />
notificata per iscritto allo psicoterapeuta<br />
Y. Nella sua sentenza la CD<br />
pronuncia un ammonimento, obbliga<br />
lo psicoterapeuta a pagare una multa<br />
di CHF 2’000 a partecipare a <strong>10</strong> ore<br />
di supervisione e pone a suo carico le<br />
spese di giudizio di CHF 1’000.<br />
Nell’indicazione dei rimedi giuridici<br />
il condannato è infine reso attento al<br />
suo diritto di impugnare la decisione<br />
della CD ricorrendo alla Commissione<br />
di ricorso.<br />
Michael Vonmoos<br />
35<br />
ACTU FSP<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/20<strong>10</strong>