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Besondere Beförderungsbedingungen mit ... - Cargo - Trenitalia

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Sezione 1 – Disposizioni di trasporto speciali CIM<br />

27<br />

Basi contrattuali, successione di vettori diversi<br />

1. Le basi contrattuali per il singolo contratto di trasporto sono costituite dalle „Regole uniformi<br />

concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia“ (CIM) (l’appendice B<br />

alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)) nonché dalle disposizioni<br />

contenute nella presente tariffa.<br />

2. A titolo di integrazione si applicano le „Condizioni generali di trasporto concernenti il trasporto<br />

internazionale delle merci per ferrovia – ABB CIM“ (Parte III Sezione 4 della presente tariffa).<br />

3. Nell’ipotesi in cui le disposizioni sopra riportate sotto i punti 1 e 2, non contengano alcun<br />

provvedimento o facciano espresso riferimento alle disposizioni o prescrizioni del trasportatore, si<br />

applicano le condizioni generali/tariffe/ valide per il trasporto nazionale dei singoli trasportatori<br />

rispettivamente responsabili delle diverse tratte percorse.<br />

Le condizioni/tariffe/prezzi dei trasportatori aderenti alla presente tariffa sono riportati nel<br />

prospetto contenuto nella Parte III, Sezione 5.<br />

4. Per il trasporto di carri, utilizzati come mezzi di trasporto,vuoti immatricolati, non spediti con la<br />

classifica „veicoli su rotaia in qualità di merce da trasportare sulle proprie ruote “, si applicano le<br />

Regole uniformi per i contratti concernenti l´uso dei carri nel traffico ferroviario internazionale<br />

(CUV) – Appendice D alla COTIF, a meno che non siano applicabili accordi contrattuali diversi (in<br />

particolare il “Contratto generale per l´uso dei carri merci – CUU”). Valgono le condizioni della<br />

presente tariffa, che si riferiscono all’inoltro di carri merci come mezzi di trasporto, e in modo<br />

corrispondente il rinvio di cui alla sezione 3.<br />

5. Vi è comunque la possibilità, per l´inoltro delle merci e dei carri come mezzi di trasporto, di<br />

adottare accordi in deroga ed integrativi alla presente tariffa ed alle condizioni indicate dal punto 1<br />

al punto 4, specie negli accordi con i clienti o negli accordi particolari.<br />

6. Carri vuoti, da inoltrarsi come mezzi di trasporto, devono essere scortati da una lettera carro CUV<br />

come quella riportata all´Allegato 3a del “Manuale della lettera carro CUV (GLW-CUV). La<br />

compilazione di essa, con i dati da iscrivere secondo accordo, valgono le norme dell´Allegato 1<br />

del GLW-CUV. Il cliente risponde dei dati ivi registrati secondo CIM, Art. 8..<br />

7. Per la compilazione della lettera di vettura CIM, con i dati ivi registrati secondo accordo, valgono<br />

le norme dell´Allegato 2 del Manuale della lettera di vettura CIM (GLW-CIM).<br />

8. Il trasporto delle merci e dei carri vuoti si esegue attraverso la successione di diversi vettori<br />

(trasporto in cooperazione) . Il trasportatore contrattuale nel senso dell´Art 3 CIM è il primo, a<br />

meno che non sia previsto altro nell´accordo al cliente. Il luogo in cui la merce dovrà essere<br />

consegnata ai trasportatori successivi si evince dalle indicazioni relative al percorso stabilito (vedi<br />

Parte III Sezione 1 della tariffa).<br />

9. Per la restituzione degli imballaggi vuoti contenenti resti di sostanze pericolose o nocive, come<br />

nel caso di carri serbatoio e container serbatoio, devono essere rispettate le norme del Cap. 15<br />

GLV CIM.<br />

Accordo sulla lingua (riguardo ai punti 4, 10, 12 ABB CIM, e al Punto 15, All. 2 Punto 4.1 GLV<br />

CIM)<br />

10. La compilazione della lettera di vettura a cura del <strong>mit</strong>tente dovrà essere eseguita in lingua tedesca<br />

e – se concordato o prescritto nel paese <strong>mit</strong>tente- in aggiunta anche in una delle lingue ufficiali del<br />

primo trasportatore . Nel caso di disposizioni o indicazioni successive in conseguenza di<br />

impedimenti al trasporto o alla riconsegna, si dovrà inoltre aggiungere una traduzione in una delle<br />

lingue ufficiali del trasportatore che dovrà eseguire tali disposizioni o indicazioni. E’ inoltre<br />

obbligatorio l’utilizzo di caratteri latini.<br />

9500.00 01.07.2006

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