Rechtsgrundlagen des Landschaftsschutzes - Provincia Autonoma ...
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ist; dies mit der Folge, dass zeitlich nachfolgende Bestimmungen (sopravvenute) landschaftlichumweltrechtlicher<br />
Natur ein bereits mit Gerichtsurteil unter Berücksichtigung der urbanistischbaurechtlichen<br />
Bestimmungen bestätigtes Baurecht wieder beschränken (können). Wurde die<br />
Entscheidung der Unterschutzstellung und Unbebaubarkeit eines landschaftlich wertvollen<br />
Gebie tes getroffen, muss der Landschaftsplan (d. h. die für das landschaftliche Unterschutzstellungsverfahren<br />
zuständige Behörde) vorher rechtskräftig ergangene Gerichtsurteile, die ihrerseits<br />
landschaftliche Anforderungen und Bestimmungen nicht geprüft hatten, nicht berück sichtigen.<br />
49<br />
(Allerdings hat der Staatsrat 2002 im Falle der Beschneidung <strong>des</strong> ius aedificandi auch geurteilt,<br />
dass die Verletzung eines qualifizierten Vertrauens <strong>des</strong> Privaten – bei Vereinbarungen privatrechtlicher<br />
Natur zwischen Gemeinde und Eigentümer der betroffenen Liegenschaften – Erwartungen,<br />
die sich aus der richterlichen Aufhebung von Ablehnungen der Anträge zur Erteilung<br />
von Baukonzessionen ergeben, eine einzelfallbezogene und stärkere Begründungspflicht der<br />
Verwaltung beim Erlass <strong>des</strong> Unterschutzstellungsakts rechtfertigen. 50 )<br />
49<br />
„Lo ius aedificandi quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, non è un diritto assoluto, ma un interesse<br />
sottoposto a conformazione da parte della legge e della pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici<br />
interessi, pubblici e privati, diversi da quelli del proprietario del suolo, che vengono coinvolti dalla edificazione privata.<br />
Il riconoscimento dello ius aedificandi in relazione alla normativa del Codice civile e alla normativa urbanistico-edilizia,<br />
di per sé non è sufficiente per la sussistenza e l’esercizio dello stesso, se il me<strong>des</strong>imo non possa essere<br />
riconosciuto in relazione ad altre normative settoriali. Anzitutto viene in considerazione la normativa a tutela<br />
del paesaggio e dell’ambiente: se l’edificazione privata, ancorché conforme alle norme urbanistico-edilizie, è in<br />
contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio, non può dirsi esistente ed esercitabile uno ius aedificandi. (…)<br />
Lo ius aedificandi non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative<br />
preposte alla tutela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza<br />
che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato, a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è<br />
né sussistente né esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela del paesaggio e<br />
dell’ambiente, a tutela della salute). E con l’ulteriore conseguenza che a fronte di giudicati che riconoscano lo jus<br />
aedificandi in relazione alle norme urbanistico-edilizie, sono rilevanti, e preclusive della edificazione, le sopravvenute<br />
normative di carattere paesistico-ambientale. Né giova in senso contrario il richiamo alla decisione della Sezione<br />
21.09.1999, n. 1243: in detta decisione si è affermata l’irrilevanza del vincolo paesistico sopravvenuto dopo<br />
la notificazione del giudicato d’annullamento di una concessione edilizia, ma lo si è fatto perché il giudicato aveva<br />
preso in considerazione anche la normativa paesistica, e aveva annullato la concessione edilizia proprio per illegittimità<br />
derivata dalla illegittimità di precedente vincolo paesistico. Sicché, se anche si volesse ammettere<br />
l’irrilevanza –, a fronte di un giudicato che riconosce lo ius aedificandi esaminando esclusivamente questioni di carattere<br />
urbanistico-edilizio –, di sopravvenute norme urbanistico-edilizie, tale irrilevanza non può essere affermata<br />
con riguardo a sopravvenute norme di carattere paesistico-ambientale, laddove i profili paesistico-ambientali non<br />
sono mai stati toccati dal giudicato. (…) Deve altresì considerarsi che i vincoli di carattere paesistico-ambientale,<br />
che derivano da norme primarie o secondarie ovvero da piani paesistici, sono vincoli posti nell’interesse generale<br />
alla salvaguardia del bene ambiente, che costituisce patrimonio comune della collettività. Sicché tali vincoli non<br />
possono non prevalere su preesistenti interessi individuali all’edificazione, che necessariamente sono, rispetto ai<br />
vincoli sopravvenuti, recessivi. Anche i piani di natura urbanistica devono conformarsi ai piani di natura paesistica.<br />
Una conferma in tal senso si trae anche dalla normativa sul condono edilizio, secondo cui il condono è precluso<br />
laddove sull’area insistano vincoli paesistici d’inedificabilità, e questo anche se tali vincoli siano sopravvenuti rispetto<br />
alla data dell’esecuzione delle opere (C. Stato, sez. VI, 20.10.1999, n. 1509) e anche rispetto alla data di<br />
presentazione della domanda di condono (C. Stato, sez. VI, 4.06.2002, n. 3143), dovendosi valutare la situazione<br />
al momento in cui viene esaminata la domanda di condono (C. Stato, ad. plen., 22.07.1999, n. 20). Alla luce delle<br />
suesposte considerazioni, si deve ritenere pienamente legittimo il d.m. d’adozione del piano paesistico, d.m. che<br />
non era vincolato, dal giudicato, a considerare lo ius aedificandi degli appellati, diritto riconosciuto dai giudicati<br />
solo in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi, e non anche a quelli paesistico-ambientali. (…) Il piano paesistico,<br />
per le considerazioni già svolte, una volta operata la scelta di sottoporre a vincolo d’inedificabilità un’area di particolare<br />
pregio paesistico, non era tenuto a prendere in considerazione preesistenti giudicati, che a loro volta non<br />
avevano preso in esame i profili e le norme ambientali. (…) D’altro canto, a fronte del preminente interesse generale<br />
alla salvaguardia del paesaggio in una zona che aveva già subito una massiccia edificazione, appariva del tutto<br />
recessivo l’interesse dei privati alla ulteriore edificazione privata, che in base alle sopravvenute valutazioni era<br />
del tutto incompatibile con l’esigenza di conservazione e salvaguardia ambientale.“ Siehe: Staatsrat, VI. Sektion,<br />
Urteile vom 29.10.2004, Nr. 7811/04 und 7812/04.<br />
• „Va riconfermata la non assimilibilità dei vincoli paesistici (ex l. n. 1497 del 1939) a quelli urbanistici (vedi sent.<br />
n. 417 del 1995 che si richiama all’indirizzo giurisprudenziale scaturente dalla sent. n. 56 del 1968)“ Siehe: Verfassungsgerichtshof,<br />
Urteil vom 23.7.1997, Nr. 262.<br />
50<br />
„Le evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono<br />
state ravvisate dalla giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo, ad. Plen. N. 24 del 1999) (…) nella lesione<br />
dell’affidamento qualificato del privato – convenzioni di lottizazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comu-<br />
Berührungspunkte Raumordnung/Landschaftsschutz<br />
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<strong>Rechtsgrundlagen</strong> Landschaftsschutz.indd 47<br />
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