Rechtsgrundlagen des Landschaftsschutzes - Provincia Autonoma ...

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5 (…) non è illogico – ed è conseguentemente incensurabile sotto il profilo della legittimità – un giudizio che ritenga in contrasto con l’estetica dei luoghi una copertura realizzata con stuioie di canne (…). Non è indispensabile nella motivazione del rigetto di un ricorso amministrativo (da parte del Collegio per la tutela del paesaggio), prendere in esame tutte le ragioni addotte dal ricorrente laddove il ricorso debba essere respinto per una ragione che da sola è sufficiente a sorreggere il diniego. Nel caso in esame tale ragione – che non sarebbe mai travolta dall’esame delle ulteriori censure proposte dal ricorrente – è stata rinvenuta nella difformità estetica della costruzione rispetto al paesaggio e negli effetti di limitazione al godimento del paesaggio da essa derivanti.“ 105 Einschränkend zeigt sich hingegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen aus dem Jahr 1989: „Fondato si appalesa (…) il motivo di impugnazione in ordine alla incompetenza degli organi deputati alla tutela del paesaggio ad assumere provvedimenti, sulla base di considerazioni che esulano dalla tutela paesaggistica.“ Das Kollegium für Landschaftsschutz hatte sich im betreffenden Fall wie folgt geäußert: „…esiste il pericolo che nell’esecuzione dei previsti lavori possa essere pregiudicata la stabilità del terreno in pendio con pesante influenza sulle costruzioni di quel Weiler che devono essere assolutamente tutelate (…) Dunque viene espresso un giudizio che esprime un dubbio sulla stabilità geologica di un terreno, dubbio che – se del caso – deve essere risolto nella sede competente…“ 106 Die Vorrangstellung des Landschaftsschutzes und die Anerkennung des fachlichen Entscheidungsermessens wurden vom Verwaltungsgericht Bozen im Jahr 1996 festgehalten: „Il Tribunale intende chiarire di condividere, in linea di principio, nella questione … quell’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la tutela del paesaggio è interesse prevalente su qualunque altro interesse pubblico e privato, che non richieda alcuna comparazione con l’interesse del privato che abbia già dato avvio ad una costruzione in zona che l’amministrazione intende sottoporre a vincolo paesaggistico (…) L’art. 9 della Costituzione erige la tutela del paesaggio a valore primario dell’ordinamento, impegnando così tutte le istituzioni pubbliche a concorrere alla tutela e alla promozione dei valori estetico-ambientali. Di conseguenza la tutela del paesaggio prevale su un’eventuale vocazione urbanistica del territorio e la sussunzione del paesaggio a valore costituzionale primario comporta una subordinazione dei valori costituzionali aventi una valenza individualistica come la proprietà e l’iniziativa economica privata. Nel 1983 il Consiglio di Stato ha sentenziato (…) che non è contestabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine all’incidenza della costruzione abusiva sul paesaggio (…) Il giudizio demandato dalla legge alla commissione per la tutela del paesaggio implica una tipica valutazione di merito, intesa, in senso tecnico, come valutazione fondata su determinate scelte di valore, essendo detto organo tecnico chiamato ad individuare in una situazione concreta una certa misura di valore, non ad effettuare apprezzamenti discrezionali al fine di scegliere, tra contrapposti interessi pubblici e privati, quello che debba ritenersi prevalente secondo un ordine di priorità già stabilito dall’ordinamento (Art. 9 der Verfassung, der auf höchster normativer Ebene bereits den Vorrang des Landschaftsschutzes gegenüber anderen öffentlichen und privaten Interessen festlegt) … Stante l’indispensabile esclusività di quel giudizio, ogni interferenza nella valutazione tecnico-discrezionale in esso contenuta è inammissibile, ivi compresa quella del giudice di legittimità, il quale, pertanto non può sindacare il giudizio della commissione per la tutela del paesaggio sotto profili di merito (…) Le esposizioni e le valutazioni della IIa Commissione (per la tutela del paesaggio) rispettivamente del Collegio (per la tutela del paesaggio) attengono al merito dell’azione amministrativa sottratta al sindacato di legittimità, a meno che venga provata illogicità manifesta o contraddittorietà nell’azione amministrativa, vizio, che (nel caso) non vi si rinviene (…) Nella materia della tutela del paesaggio non è configurabile quella identità di situazione che costituisce il presupposto del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.“ 107 105 Urteil des Staatsrats, VI. Sektion, vom 28.03.1992, Nr. 195/92. Es handelt sich dabei um die Entscheidung eines im Jahre 1986 gegen eine Verwaltungsmaßnahme des Kollegiums eingereichten Rekurses. 106 Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen vom 26.01.1990, Nr. 36/1990. 107 Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen vom 06.05.1996, Nr. 115/1996. 174 Rechtsgrundlagen Landschaftsschutz.indd 174 20.11.2007 16:37:25 Uhr

Im selben Jahr wurden dem Kollegium seitens des Verwaltungsgerichts Bozen jedoch auch wieder Grenzen aufgezeigt: „Auch für das Kollegium für den Landschaftsschutz, das über Rekurse gegen negative oder bedingte Entscheide der (II.) Landschaftsschutzkommission zu befinden hat, gilt der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass sich der Umfang und der Inhalt seiner Entscheidung, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich anders bestimmt, auf die vorgebrachten Beschwerdegründe zu beschränken hat.“ 108 Ende 1999 hatte das Verwaltungsgericht Bozen über folgende Rekursanträge zu befinden: „Indem sich sowohl der Bürgermeister als auch das Kollegium für Landschaftsschutz in der Begründung ihrer Maßnahmen auf die innere Baustruktur des Gebäudes (Gewölbe) bezogen und deren Erhaltung als Ablehnungsgrund für die Anträge des Klägers angegeben haben, hätten beide (laut Rekurswerber) ihre Zuständigkeit überschritten. Eine Unterschutzstellung innerer Bauelemente von Gebäuden (und ganzer Gebäude) habe (laut Rekurswerber jedoch) auf Initiative des Landeskonservators laut Denkmalschutzgesetz zu erfolgen (…) Laut Kläger hätte die angefochtene Einschränkung der privaten Initiative (in den angefochtenen Bescheiden weiters) besser begründet werden müssen.“ Das Verwaltungsgericht entschied wie folgt: „Auch dieser Anfechtungsgrund ist nicht stichhaltig. Im gegenständlichen Fall wurde nämlich nicht a priori ein totales Bauverbot verfügt, sondern lediglich festgehalten, dass ein Teil des seit dem Spätmittelalter bestehenden historischen Gebäudes erhalten bleiben soll, während der Rest (Wirtschaftsteil) sehr wohl abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden könne unter der Voraussetzung, dass er in Proportion, Materialwahl und Gestaltung auf den Wohntrakt abgestimmt wird, damit das Gesamtgefüge nicht gestört wird. Eine Entscheidung dieser Art gehört sicher in den fachlich-technischen Ermessensspielraum der Gemeindebaukommission und der Gremien für Landschaftsschutz…“ 109 In einem anderen Streitfall entschied das Verwaltungsgericht am selben Tag unter Bestätigung vorangehender Entscheidungen: „Bei der Beurteilung der Erheblichkeit eines Eingriffs in das Landschaftsbild infolge der Durchführung eines Bauvorhabens handelt es sich um ein klassisches Sachurteil, welches sich grundsätzlich einer Rechtmäßigkeitskontrolle durch das Verwaltungsgericht entzieht, da eine eventuelle Ermessensüberschreitung bei einem letztlich ästhetischen Urteil wohl naturgemäß schwer fassbar ist, außer im Falle einer offensichtlichen Unlogik oder einer offensichtlichen Verkennung des Sachverhalts.“ 110 Einen Monat vorher hatte das Verwaltunsgericht Bozen unter inhaltlicher Bezugnahme auf die im staatlichen 111 bzw. Landes-„Transparenzgesetz“ 112 festgeschriebenen Grundsätze für das Verwaltungshandeln eine derartige Ermessensüberschreitung festgestellt: „La motivazione d’ogni provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. (…) Per quanto attiene alle ragioni giuridiche, occorre osservare che il primo motivo di reiezione del ricorso al Collegio è quello dell’eventuale uso indebito che il proprietario potrebbe fare della ciasota in questione, se non vi fossero le condizioni apposte dalla commissione per la tutela del paesaggio. Un simile motivo di diniego non può essere condiviso, poiché non riguarda la sfera paesaggistico-ambientale ed esula pertanto dalla materia su cui il Collegio provinciale può e deve esercitare il proprio controllo … La seconda parte della motivazione (del Collegio) al di là delle pur ampie locuzioni usate: …ottenere un inserimento il meno appariscente possibile nel quadro paesaggistico di particolare pregio ivi esistente‘ non evidenzia con sufficienza l’effettivo contrasto del progetto di manutenzione straordinaria con i relativi interessi paesaggistico-ambientali. Dall’enunciazione suesposta non è possibile, tra l’altro, cogliere il nesso logico seguito dal Collegio per la tutela del paesaggio, nel considerare l’uso dei tronchi di legno per ristrutturare la ciasota, più appariscente ri- 108 Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen vom 02.07.1996, Nr. 169/1996. 109 Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen vom 14.01.2000, Nr. 5/2000. 110 Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen vom 06.03.2000, Nr. 60/2000. 111 Art. 3 des Staatsgesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 („Neue Bestimmungen im Bereich des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“), veröffentl. im Gesetzesanzeiger der Republik vom 18. August 1990, Nr. 192. 112 Art. 7 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17. Kollegium für Landschaftsschutz 175 Rechtsgrundlagen Landschaftsschutz.indd 175 20.11.2007 16:37:25 Uhr

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(…) non è illogico – ed è conseguentemente incensurabile sotto il profilo della legittimità – un giudizio<br />

che ritenga in contrasto con l’estetica dei luoghi una copertura realizzata con stuioie di<br />

canne (…). Non è indispensabile nella motivazione del rigetto di un ricorso amministrativo (da<br />

parte del Collegio per la tutela del paesaggio), prendere in esame tutte le ragioni addotte dal ricorrente<br />

laddove il ricorso debba essere respinto per una ragione che da sola è sufficiente a sorreggere<br />

il diniego. Nel caso in esame tale ragione – che non sarebbe mai travolta dall’esame delle<br />

ulteriori censure proposte dal ricorrente – è stata rinvenuta nella difformità estetica della costruzione<br />

rispetto al paesaggio e negli effetti di limitazione al godimento del paesaggio da essa<br />

derivanti.“ 105<br />

Einschränkend zeigt sich hingegen ein Urteil <strong>des</strong> Verwaltungsgerichts Bozen aus dem Jahr<br />

1989: „Fondato si appalesa (…) il motivo di impugnazione in ordine alla incompetenza degli organi<br />

deputati alla tutela del paesaggio ad assumere provvedimenti, sulla base di considerazioni che<br />

esulano dalla tutela paesaggistica.“ Das Kollegium für Landschaftsschutz hatte sich im betreffenden<br />

Fall wie folgt geäußert: „…esiste il pericolo che nell’esecuzione dei previsti lavori possa<br />

essere pregiudicata la stabilità del terreno in pendio con pesante influenza sulle costruzioni di<br />

quel Weiler che devono essere assolutamente tutelate (…) Dunque viene espresso un giudizio<br />

che esprime un dubbio sulla stabilità geologica di un terreno, dubbio che – se del caso – deve essere<br />

risolto nella sede competente…“ 106<br />

Die Vorrangstellung <strong>des</strong> <strong>Landschaftsschutzes</strong> und die Anerkennung <strong>des</strong> fachlichen Entscheidungsermessens<br />

wurden vom Verwaltungsgericht Bozen im Jahr 1996 festgehalten: „Il Tribunale<br />

intende chiarire di condividere, in linea di principio, nella questione … quell’indirizzo giurisprudenziale,<br />

secondo il quale la tutela del paesaggio è interesse prevalente su qualunque altro<br />

interesse pubblico e privato, che non richieda alcuna comparazione con l’interesse del privato che<br />

abbia già dato avvio ad una costruzione in zona che l’amministrazione intende sottoporre a vincolo<br />

paesaggistico (…) L’art. 9 della Costituzione erige la tutela del paesaggio a valore primario<br />

dell’ordinamento, impegnando così tutte le istituzioni pubbliche a concorrere alla tutela e alla promozione<br />

dei valori estetico-ambientali. Di conseguenza la tutela del paesaggio prevale su<br />

un’eventuale vocazione urbanistica del territorio e la sussunzione del paesaggio a valore costituzionale<br />

primario comporta una subordinazione dei valori costituzionali aventi una valenza individualistica<br />

come la proprietà e l’iniziativa economica privata. Nel 1983 il Consiglio di Stato ha<br />

sentenziato (…) che non è contestabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale<br />

dell’amministrazione in ordine all’incidenza della costruzione abusiva sul paesaggio (…) Il giudizio<br />

demandato dalla legge alla commissione per la tutela del paesaggio implica una tipica valutazione<br />

di merito, intesa, in senso tecnico, come valutazione fondata su determinate scelte di valore,<br />

essendo detto organo tecnico chiamato ad individuare in una situazione concreta una certa misura<br />

di valore, non ad effettuare apprezzamenti discrezionali al fine di scegliere, tra contrapposti interessi<br />

pubblici e privati, quello che debba ritenersi prevalente secondo un ordine di priorità già<br />

stabilito dall’ordinamento (Art. 9 der Verfassung, der auf höchster normativer Ebene bereits den<br />

Vorrang <strong>des</strong> <strong>Landschaftsschutzes</strong> gegenüber anderen öffentlichen und privaten Interessen festlegt)<br />

… Stante l’indispensabile esclusività di quel giudizio, ogni interferenza nella valutazione tecnico-discrezionale<br />

in esso contenuta è inammissibile, ivi compresa quella del giudice di legittimità,<br />

il quale, pertanto non può sindacare il giudizio della commissione per la tutela del paesaggio sotto<br />

profili di merito (…) Le esposizioni e le valutazioni della IIa Commissione (per la tutela del paesaggio)<br />

rispettivamente del Collegio (per la tutela del paesaggio) attengono al merito dell’azione<br />

amministrativa sottratta al sindacato di legittimità, a meno che venga provata illogicità manifesta<br />

o contraddittorietà nell’azione amministrativa, vizio, che (nel caso) non vi si rinviene (…) Nella materia<br />

della tutela del paesaggio non è configurabile quella identità di situazione che costituisce il<br />

presupposto del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.“ 107<br />

105<br />

Urteil <strong>des</strong> Staatsrats, VI. Sektion, vom 28.03.1992, Nr. 195/92. Es handelt sich dabei um die Entscheidung<br />

eines im Jahre 1986 gegen eine Verwaltungsmaßnahme <strong>des</strong> Kollegiums eingereichten Rekurses.<br />

106<br />

Urteil <strong>des</strong> Verwaltungsgerichts Bozen vom 26.01.1990, Nr. 36/1990.<br />

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Urteil <strong>des</strong> Verwaltungsgerichts Bozen vom 06.05.1996, Nr. 115/1996.<br />

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