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1 - introduzione - Agenzia delle Entrate

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Istruzioni per la compilazione Modello 730<br />

– Unione <strong>delle</strong> Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.<br />

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo<br />

di euro 1.032,91.<br />

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute<br />

dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.<br />

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap<br />

Nel rigo E21 indicare l’importo <strong>delle</strong> spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b)<br />

dell’art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro<br />

che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà<br />

di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o<br />

di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.<br />

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4<br />

della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche<br />

pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni<br />

di minorazione sopracitate.<br />

I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati<br />

portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai<br />

sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai<br />

ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.<br />

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza<br />

<strong>delle</strong> condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti<br />

dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata<br />

da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).<br />

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:<br />

– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;<br />

– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale<br />

esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;<br />

– al personale di coordinamento <strong>delle</strong> attività assistenziali di nucleo;<br />

– al personale con la qualifica di educatore professionale;<br />

– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.<br />

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione<br />

l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza<br />

specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto<br />

di assistenza.<br />

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i<br />

mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici<br />

rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per<br />

le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.<br />

• Assegno periodico corrisposto al coniuge<br />

Nel rigo E22 indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di<br />

quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento<br />

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità<br />

giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella<br />

per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono<br />

deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.<br />

• Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali<br />

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza<br />

complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi<br />

o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2004 in cui<br />

non sia certificato alcun importo al punto 27 (o al punto 29 del CUD 2003).<br />

Nel rigo E23 indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle<br />

forme pensionistiche individuali.<br />

L’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro<br />

5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile<br />

l’istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota<br />

di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.<br />

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:<br />

• i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata<br />

in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti, fermo<br />

restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l’ammontare massimo dei contributi deducibili<br />

è costituto dal maggiore tra l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;<br />

• i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano<br />

di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre<br />

senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta;<br />

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