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1 - introduzione - Agenzia delle Entrate

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730<br />

• unità in comproprietà utilizzate integralmente come<br />

residenza principale di uno o più comproprietari,<br />

limitatamente a quelli che la utilizzano;<br />

• unità immobiliari prive di allacciamento alle reti<br />

dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non<br />

utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino<br />

da apposita dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata<br />

se accompagnata da copia fotostatica<br />

del documento di identità del sottoscrittore) da<br />

esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.<br />

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate<br />

o tenute a propria disposizione solo per<br />

una parte dell’anno per essere state per la restante<br />

parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione<br />

principale, locazione), l’aumento di un<br />

terzo si applica alla frazione di anno per la quale<br />

si è verificata la situazione prevista dalla legge.<br />

Usufrutto legale<br />

I genitori esercenti la potestà hanno in comune<br />

l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non<br />

sono soggetti ad usufrutto legale:<br />

• i beni acquistati dal figlio con i proventi del<br />

proprio lavoro;<br />

• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere<br />

una carriera, un’arte o una professione;<br />

• i beni lasciati o donati con la condizione che i<br />

genitori esercenti la potestà o uno di essi non<br />

ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però,<br />

non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo<br />

di legittima);<br />

• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o<br />

donazione e accettati nell’interesse del figlio<br />

contro la volontà dei genitori esercenti la potestà<br />

(se uno solo di essi era favorevole all’accettazione,<br />

l’usufrutto legale spetta esclusivamente<br />

a questi);<br />

• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.<br />

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale<br />

vanno dichiarati dai genitori unitamente ai<br />

redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto<br />

devono essere dichiarati con un modello separato,<br />

intestato al minore, ma compilato dal genitore<br />

esercente la potestà.<br />

Utili prodotti all’estero<br />

Per utili prodotti all’estero e percepiti da residenti<br />

in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque<br />

provenienti da società o enti residenti<br />

all’estero.<br />

L’importo da inserire è quello del dividendo al lordo<br />

<strong>delle</strong> eventuali ritenute operate all’estero a titolo<br />

definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo<br />

è desumibile dal punto 28 della certificazione<br />

relativa agli utili corrisposti nell’anno 2003.<br />

Premesso che sugli utili di fonte estera non spetta<br />

il credito d’imposta interno, ossia quello disciplinato<br />

dall’articolo 14 del TUIR, bensì il credito<br />

d’imposta per le imposte pagate all’estero, è utile<br />

precisare che:<br />

• tale credito d’imposta consiste nella detrazione<br />

dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione<br />

dei redditi, <strong>delle</strong> imposte pagate<br />

all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;<br />

• la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi<br />

prodotti all’estero concorrono a formare il reddito<br />

complessivo dichiarato;<br />

• la detrazione spetta fino a concorrenza della<br />

quota dell’imposta italiana corrispondente al<br />

rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito<br />

complessivo dichiarato;<br />

• la detrazione va richiesta, a pena di decadenza,<br />

nella dichiarazione dei redditi relativa<br />

al periodo d’imposta in cui le imposte estere<br />

sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto,<br />

se un reddito prodotto all’estero ha concorso<br />

a formare il reddito complessivo in un anno,<br />

ma detto reddito è stato tassato all’estero in<br />

via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta<br />

spetta nell’anno successivo. In tal caso,<br />

tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza,<br />

rappresentato dalle imposte italiane<br />

corrispondenti al reddito estero, sulla base degli<br />

elementi di reddito del precedente esercizio<br />

in cui il reddito ha concorso a formare il<br />

reddito complessivo.<br />

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro<br />

le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora<br />

il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato<br />

contraente in misura eccedente l’aliquota prevista<br />

dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a<br />

dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito<br />

e l’aliquota convenzionale) non può essere<br />

recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì<br />

mediante un’istanza di rimborso da presentare alle<br />

Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini<br />

stabiliti dalla relativa legislazione.<br />

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota<br />

in misura maggiore a quella convenzionale,<br />

il contribuente può usufruire, presentando<br />

la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del<br />

credito d’imposta sulla base <strong>delle</strong> aliquote convenzionali<br />

riportate nella tabella 10. Il calcolo<br />

del credito d’imposta spettante viene effettuato<br />

dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.<br />

Nella documentazione da conservare a cura del<br />

contribuente, vanno specificati, in un’apposita<br />

distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione<br />

dei redditi, anche le relative imposte pagate<br />

all’estero in via definitiva.<br />

La certificazione degli utili può validamente sostituire<br />

la predetta documentazione qualora in<br />

essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente<br />

subita in via definitiva, ma anche l’aliquota<br />

di tassazione nella misura convenzionale.<br />

Variazioni di coltura dei terreni<br />

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni,<br />

se la coltura effettivamente praticata non<br />

corrisponde a quella risultante dal catasto, i<br />

contribuenti devono determinare il reddito dominicale<br />

e agrario applicando la tariffa d’estimo<br />

media attribuibile alla qualità di coltura praticata<br />

nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa<br />

media attribuibile alla qualità di coltura praticata<br />

è costituita dal rapporto tra la somma <strong>delle</strong><br />

tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa<br />

la qualità di coltura e il numero <strong>delle</strong> classi<br />

stesse. Per le qualità di coltura non censite nello<br />

stesso comune o sezione censuaria si applicano<br />

le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa<br />

attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura<br />

ubicati nel comune o sezione censuaria più<br />

vicina nell’ambito della stessa provincia. Se la<br />

coltura praticata non trova riscontro nel quadro<br />

di qualificazione della provincia, si applica la<br />

tariffa media della coltura del Comune o sezione<br />

censuaria in cui i redditi sono comparabili<br />

per ammontare.<br />

La determinazione del reddito dominicale ed<br />

agrario secondo le modalità sopra riportate deve<br />

avvenire a partire:<br />

• dal periodo di imposta successivo a quello in<br />

cui si sono verificate le variazioni di coltura<br />

che hanno causato l’aumento del reddito;<br />

• dal periodo di imposta in cui si sono verificate<br />

le variazioni di coltura che hanno causato<br />

la diminuzione del reddito, qualora la denuncia<br />

della variazione all’ufficio del Territorio (ex<br />

ufficio tecnico erariale) sia stata presentata<br />

entro il termine previsto dalla legge, ovvero se<br />

la denuncia è presentata dopo il detto termine,<br />

dal periodo d’imposta in cui la stessa è<br />

presentata.<br />

Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di<br />

denunciare le variazioni dei redditi dominicale e<br />

agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio<br />

tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell’anno<br />

successivo a quello in cui si sono verificate,<br />

indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono<br />

e unendo la dimostrazione grafica del<br />

frazionamento se le variazioni riguardano porzioni<br />

di particelle. In caso di omessa denuncia<br />

<strong>delle</strong> situazioni che danno luogo a variazioni in<br />

aumento del reddito dominicale dei terreni e del<br />

reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro 258,00 a euro<br />

2.065,00.<br />

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la<br />

denuncia può essere presentata direttamente<br />

dall’affittuario.<br />

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